Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 145 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, il cui rapporto con l’amministrazione si esaurisce in un debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei suoi confronti, privo dei presupposti normativi, va dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa e il regime di responsabilità proprio del consegnatario con debito di vigilanza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla resa del conto giudiziale da parte di un’agente contabile di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2023. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 6 maggio 2025, ha ricostruito il quadro normativo in materia di consegnatari di beni e ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e sulla procedibilità del conto, rilevando che i beni rendicontati — arredi, apparecchiature informatiche, macchinari, automezzi e materiali vari — non risultano riconducibili a una gestione di magazzino.

Secondo il relatore, si tratta in gran parte di beni consegnati in uso agli uffici, per i quali sussiste un mero obbligo di vigilanza e non un debito di custodia. Il responsabile del servizio finanziario dell’ente ha depositato osservazioni il 29 ottobre 2025, riconoscendo di avere un mero debito di vigilanza e di aver inviato il conto per pregressa consuetudine e trasparenza amministrativa. Il Pubblico Ministero, all’udienza del 25 novembre 2025, ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 è consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. La giurisprudenza contabile ha chiarito che il debito di custodia caratterizza gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici.

La Corte richiama la regola per cui i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016). Qualora la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento e si traduca in esigenza di continuativo rifornimento, si configura invece una vera gestione contabile.

Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. La Corte richiama inoltre il principio per cui l’atto presentato, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte conti Sez. Piemonte n. 75/2018, Sez. Liguria n. 38/2018), essendo privo dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna.

Il Collegio osserva altresì che la qualifica di agente contabile incide su materie riservate allo Stato e che non è facoltà dell’ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni. Nel caso concreto grava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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