Diniego di discarico e prova della diligente riscossione del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 147 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione, nel giudizio di opposizione al diniego di discarico promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont., non è gravato da un onere di impugnazione in senso demolitorio del provvedimento dell’ente creditore; il thema decidendum riguarda la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego di discarico non sospende l’attività di riscossione: il concessionario può, anzi deve, proseguirla, e il giudice valuta l’esito dell’attività successiva e le somme medio tempore riscosse. Integra il presupposto del diniego, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, l’attività di riscossione disordinata, episodica e priva di atti interruttivi tempestivi, con effetti sulla prescrizione. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo è ammessa solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo del ruolo, con interessi e spese.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione dei crediti di un ente locale impugnava davanti alla Sezione giurisdizionale il provvedimento di rigetto del discarico adottato dall’ente ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, contestando vizi procedimentali e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.
Il giudizio, inserito in un contenzioso più ampio, aveva subito una complessa vicenda processuale con duplice intervento della Corte costituzionale. Dopo la riassunzione del ricorso sospeso, la società ricorrente reiterava le proprie argomentazioni, mentre ente e Pubblico Ministero concludevano per l’infondatezza. La Sezione era chiamata a valutare la fondatezza concreta del rifiuto di discarico e la diligente esecuzione dell’obbligazione di riscossione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 69/2023, che ha delineato i criteri di giudizio. In primo luogo, il giudizio instaurato dal concessionario non è un’azione demolitoria: la Sezione valuta i vizi amministrativi solo nella misura in cui si riverberano sul diritto al rimborso. La Corte costituzionale ha chiarito che ai rapporti di specie si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, dovendosi escludere la proroga dei termini invocata dalla ricorrente.
Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, la ricorrente non può essere dichiarata inadempiente ai propri obblighi di diligenza per la sola omessa presentazione della comunicazione di inesigibilità nei termini, essendo necessario verificare gli ulteriori presupposti sostanziali. La Sezione respinge poi le eccezioni sulla decadenza per l’uso dell’avverbio “immediatamente”, privo di valenza decadenziale, e sul subentro della cessionaria nella titolarità dei rapporti attivi e passivi del concessionario nazionale.
Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione. Il concessionario deve proseguirla, e il Collegio tiene conto dell’esito dell’attività successiva e delle somme riscosse. Nel merito, la documentazione evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali tardive e atti esecutivi non tempestivi, rivelatisi privi di recupero. Le interlocuzioni con l’ente risultano assenti.
Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Irrilevante è la sopravvenuta normativa sulla rottamazione, perché alla data di entrata in vigore il credito era già di difficile esazione per l’inidoneità delle azioni poste in essere. Quanto al quantum, ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo opera solo entro novanta giorni: in caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo del ruolo. Il ricorso è accolto solo per la partita integralmente riscossa; spese compensate.
Nota della Redazione
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