Partecipazioni indirette del Comune e controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 204 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, ha per oggetto gli atti con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, e non le successive operazioni di gestione della partecipazione. Tuttavia, quando un’operazione societaria straordinaria — nella specie un aumento di capitale con conferimento di quote e la costruzione di una holding — comporti l’assunzione della qualità di socio in società “nuove”, in via diretta o indiretta, il controllo preventivo è dovuto. La circostanza che la scelta sulla forma di gestione sia già stata operata dall’ente di governo dell’ambito non esime l’ente locale dal rendere la motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, TUSP, residuando spazi di valutazione limitati ma non nulli.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria nel settore dei rifiuti urbani. L’operazione, definita dal Consiglio di Bacino competente, è diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla costituenda holding Bellunum s.r.l., mediante conferimento delle quote di Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l. e Valpe Ambiente s.r.l. e successivo aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione.
Il Comune, già socio diretto della holding, per effetto del conferimento assume la partecipazione indiretta nelle tre società controllate. Da qui la trasmissione dell’atto alla Corte, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per la verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo operata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui la novella legislativa ha collocato lo scrutinio contabile nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. L’assunzione della qualità di socio segna perciò la linea di confine tra gli atti sottoposti a controllo e quelli esclusi.
Il Collegio richiama poi Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che aveva escluso dallo scrutinio le operazioni societarie straordinarie — aumenti di capitale, trasformazioni, fusioni — compiute dal socio. La Sezione ritiene tuttavia che la fattispecie in esame si distingua: pur trattandosi di operazione straordinaria, all’esito della stessa ciascun ente acquisisce la qualità di socio in “nuove” società, in via diretta o indiretta, poiché allo stato non è ravvisabile la fusione per incorporazione, prevista solo in una fase successiva.
Superata la questione dell’ammissibilità del controllo, la Corte esamina i requisiti dell’art. 7 TUSP — correttamente l’atto è adottato con delibera consiliare — e dell’art. 3 TUSP, accertando la natura di s.r.l. delle società partecipate. Quanto all’art. 4 TUSP, la Sezione ritiene integrati i vincoli di oggetto sociale e di stretta inerenza alle finalità istituzionali, trattandosi di servizio di interesse generale.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, da quello soggettivo, concernente la situazione dell’ente procedente. La delibera, corredata dai piani industriali quinquennali e dal piano economico-finanziario della holding, dimostra il mantenimento degli equilibri senza necessità di futuri interventi sul capitale dei soci, essendo previsto un conferimento in natura e non un esborso finanziario.
La Sezione considera infine assolto l’onere di motivazione sulla convenienza economica, in ragione dello studio commissionato ad un primario operatore del settore e dell’analisi di benchmark recepita dall’Assemblea di Bacino, e verificata la compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Non ravvisa pertanto elementi ostativi all’assunzione della qualità di socio da parte del Comune nelle società partecipate indirettamente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.