Diniego di discarico legittimo per riscossione disordinata e frazionata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 11 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., il concessionario che impugni il diniego di discarico non può invocare la sola illegittimità del provvedimento, poiché il thema decidendum concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il riconoscimento del ragionevole affidamento sulla normativa derogatoria non esonera il giudice dalla verifica dei presupposti sostanziali del discarico, gravando sul concessionario l’onere di provare che la prosecuzione della riscossione avrebbe potuto avere esito utile. La riduzione a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo, prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, è subordinata alla definizione agevolata entro novanta giorni; al rigetto del ricorso consegue il pagamento di un terzo.

Il Fatto

La vicenda si colloca nel contenzioso tra il Comune di Teramo e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente. Il Comune avviava una verifica su numerose partite e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava i relativi provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava tali dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedurali e, nel merito, l’insussistenza del potere comunale di controllo in forza della legge n. 190/2014.

La complessa vicenda processuale registrava un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi, e la loro successiva riassunzione. Il giudizio in esame riguarda una singola partita, riferibile a ruoli degli anni 2001 e 2002. Il Comune e il Pubblico Ministero concludevano per l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal pieno rinvio alla propria precedente sentenza, con cui ha chiarito che il giudizio non è demolitorio dell’atto amministrativo, ma verte sul diritto al rimborso delle quote inesigibili. Le pronunce della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno delimitato l’ambito applicativo della disciplina derogatoria, rendendo applicabili gli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.

Il Collegio riconosce che il ragionevole affidamento sulla normativa derogatoria impedisce di dichiarare l’inadempimento del concessionario per la sola omissione della comunicazione nei termini. Ciò non esime però dal verificare in concreto i presupposti sostanziali del discarico, poiché il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che deve proseguire.

La documentazione offerta dalla società mostra un’attività disordinata, episodica e frazionata: tra le notifiche degli atti di intimazione trascorre un termine superiore a quello prescrizionale; alle verifiche patrimoniali non segue alcuna esecuzione; l’iscrizione ipotecaria è solo menzionata, senza prova. Manca la dimostrazione che la prosecuzione della riscossione avrebbe potuto avere esito utile.

Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La sopravvenuta rottamazione dei crediti è irrilevante, essendo a quella data già pregiudicata la possibilità di esito positivo.

Sul quantum, il Collegio esclude l’applicabilità della riduzione a un ottavo: la definizione agevolata opera solo entro i novanta giorni, mentre al rigetto del ricorso consegue l’importo di un terzo. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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