Coefficiente 2 per cento non applicabile alle pensioni militari 1998-2011 (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In un contesto normativo orientato all’armonizzazione dei regimi pensionistici, l’art. 1867 c.o.m. richiama la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995, che preclude al personale militare l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2 per cento di cui all’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994 per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011. Il raffronto imposto dalla norma va operato esclusivamente con il regime generale dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, pari all’1,80 per cento, e non con il regime differenziato più favorevole del 2,25 per cento previsto per i sottufficiali dai commi terzo e quarto. Il limite opera anche ai soli fini comparativi e giustifica l’operato dell’ente previdenziale.

Il Fatto

Due già sottufficiali dell’Esercito, titolari di pensioni liquidate con il sistema retributivo per la contribuzione maturata fino al 31 dicembre 2011, hanno adito la Corte dei conti dopo aver inutilmente investito le amministrazioni resistenti. Il trattamento era stato determinato, a loro avviso, in misura inferiore alla spettanza perché per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 l’INPS aveva applicato il coefficiente dell’1,80 per cento anziché quello del 2 per cento.

I ricorrenti hanno invocato il combinato disposto dell’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994, dell’art. 1867 c.o.m. e dell’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995, chiedendo la rideterminazione del trattamento, gli arretrati con interessi e rivalutazione. Il Ministero della difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha chiesto il rigetto e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati prima del 22 novembre 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto accolto l’eccezione del Ministero della difesa. I provvedimenti di liquidazione erano stati adottati dalla Direzione provinciale dell’INPS, non dal Centro Nazionale Amministrativo Esercito, e nessuna doglianza era stata rivolta all’amministrazione militare. Manca dunque la coincidenza tra il soggetto convenuto e quello nei cui confronti è proposta la contestazione.

Nel merito, la questione riguarda la misura dell’aliquota annua di rendimento per la quota retributiva successiva al 31 dicembre 1997. L’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994 estende ai regimi sostitutivi ed esclusivi l’aliquota del 2 per cento propria dell’assicurazione generale obbligatoria. L’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995 pone però un limite: l’applicazione di quella aliquota non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in base alle aliquote della normativa vigente. L’art. 1867 c.o.m. richiama espressamente tale clausola di salvaguardia e, per il personale militare, la specifica mediante il rinvio all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

La difesa dei ricorrenti sostiene che il raffronto vada operato con il regime differenziato del 2,25 per cento applicato fino al 31 dicembre 1997, sicché l’aliquota del 2 per cento, pur inferiore, resterebbe più favorevole dell’1,80 per cento generale. La Sezione ritiene l’impostazione lineare ma non condivisibile.

L’art. 2, comma 19 preclude il riferimento, anche ai soli fini comparativi, al regime differenziato più favorevole, lasciando spazio al solo regime generale dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973. Il confronto va quindi condotto con l’1,80 per cento, coerente con l’art. 44, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 dettato per il personale civile. La lettura trova sostegno nel principio di armonizzazione espresso dall’art. 1839 c.o.m., che impone di corrispondere il trattamento pensionistico ai militari secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.

La Sezione richiama il proprio precedente orientamento, secondo cui il rinvio all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 fissa un limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione delle nuove aliquote. Ne consegue che il coefficiente del 2 per cento non è applicabile e che l’operato dell’INPS è aderente al dato normativo. Il ricorso è respinto; i non omogenei orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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