Estinzione del giudizio di rinvio contabile per inerzia delle parti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 5 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio davanti alla Corte dei conti, conseguente a cassazione con declaratoria della giurisdizione contabile e rimessione alla Sezione centrale d’appello, la mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 392 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis applicabile, comporta l’estinzione del processo. Alla scadenza di quel termine si aggiunge la causa autonoma di estinzione dell’art. 111, comma 3, c.g.c., che opera quando per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza né compiuto alcun altro atto di procedura. La sentenza di estinzione non richiede accertamenti ulteriori quando l’inerzia delle parti risulti dagli atti. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
Il Ministero dello Sviluppo economico propose appello contro una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, che aveva accolto il ricorso di un proprio funzionario, già collocato a riposo per dimissioni, disponendo il ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base dello stipendio spettante ai sensi del d.l. n. 95/1994. Questa Sezione, con sentenza n. 129/2009, accolse l’appello e dichiarò il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla questione, attinente alla definizione di elementi retributivi rilevanti per la pensione, annullando la decisione impugnata.
Avverso quella pronuncia il pensionato ricorse in cassazione. Le Sezioni Unite n. 8324/2010 dell’8.4.2010 accolsero il ricorso, cassarono la sentenza e dichiararono la giurisdizione della Corte dei conti, rimettendo la causa a questa Sezione centrale d’appello. Nessuna delle parti riassunse poi il giudizio. La Segreteria attestò l’assenza di atti di riassunzione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vista dell’udienza, depositò una nota sostenendo che la controversia sarebbe stata già definita da altre pronunce relative alle medesime parti. All’udienza nessuno comparve.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 392 cod. proc. civ., che disciplina la riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione e prevede che essa possa essere effettuata dalle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Nel caso esaminato quel termine era ampiamente decorso dal deposito della pronuncia delle Sezioni Unite, senza alcuna attività delle parti costituite.
La Sezione rileva che l’inerzia si è protratta anche oltre il più ampio termine annuale di riassunzione, previsto nella formulazione originaria dell’art. 392 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, richiamando gli artt. 46 e 58 della legge n. 69/2009. A ciò si aggiunge la causa autonoma di estinzione dell’art. 111, comma 3, c.g.c., che opera se per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza né compiuto altro atto di procedura.
Integrate le condizioni previste dalle due disposizioni, stante l’inattività delle parti, il Collegio dichiara l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 392 e 393 cod. proc. civ. e dell’art. 111, commi 3 e 4, c.g.c.
La Sezione esamina la nota difensiva del Ministero e la disattende. Le sentenze richiamate — una della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e una della Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello — pur riguardando materia analoga e le medesime parti, si riferiscono a ricorsi e ruoli diversi e sono pertanto inidonee a produrre effetti diretti sul presente giudizio.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., restando assorbita ogni ulteriore questione. Il giudizio d’appello iscritto al n. 28899 del registro di segreteria è dichiarato estinto.
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Nota della Redazione
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