Pensione privilegiata: basta la diffida a pronunciarsi sulla causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 76 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale militare, la diffida con cui l’interessato sollecita l’amministrazione a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio, richiamando anche il diritto a pensione privilegiata, integra un’istanza idonea a fondare la domanda giudiziale e supera l’eccezione di carenza di preventiva richiesta. Nel merito, la domanda è infondata quando le circostanze di fatto dedotte a sostegno del nesso causale sono generiche e stereotipate e le mansioni svolte nel periodo rilevante non risultano idonee a giustificare l’infermità. La non condivisibilità dell’eccezione pregiudiziale delle resistenti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato e, dal 1986, militare nell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto nel maggio 2000 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lombo-artrosi con discopatia L5-S1. Nel 2012 il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato quella dipendenza causale, con conseguente decreto negativo del Ministero della Difesa.
Collocato in quiescenza nel dicembre 2023 con il grado di maggiore, aveva presentato nel novembre 2024 un’istanza per la concessione della pensione privilegiata per la stessa patologia, rimasta senza esito. Ha quindi adito la Sezione giurisdizionale regionale chiedendo l’attribuzione della pensione in ottava categoria. Si sono costituiti l’Arma dei Carabinieri e l’INPS, eccependo l’assenza di una specifica istanza di pensione privilegiata; il Ministero della Difesa non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto disatteso l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’INPS e dall’Arma dei Carabinieri. La diffida inviata dal ricorrente nel novembre 2024 e allegata al ricorso sollecitava infatti le resistenti a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio, già oggetto dell’istanza del 2000, «anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata». Da qui la conclusione che la condizione della preventiva richiesta era soddisfatta.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la stessa circostanza della richiesta formulata nel 2000 impone di guardare essenzialmente alle mansioni svolte anteriormente a quella data. Le allegazioni in fatto del ricorrente sono però apparse vaghe, generiche e stereotipate, tanto più considerando che dalla metà degli anni Novanta egli ha svolto esclusivamente compiti di comando o meramente amministrativi. Elemento, questo, evidenziato finanche nella relazione peritale di parte allegata al ricorso.
La domanda è stata pertanto rigettata nel merito. La Corte ha tuttavia ritenuto che la pari non condivisibilità dell’eccezione pregiudiziale delle resistenti giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
Nota della Redazione
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