Controllo Corte conti su acquisto partecipazione in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 67 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo assegnato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, è una funzione di controllo che il legislatore articola nei tempi, nei parametri e negli esiti. Il giudice contabile verifica la conformità dell’atto di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Lo scrutinio è pieno e non meramente estrinseco, ma non si estende al merito e allo spazio di opinabilità riservato all’amministrazione: esso accerta la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti. In assenza di elementi pregiudizievoli, la Corte esprime parere favorevole, ma richiama l’ente al costante monitoraggio dell’operazione societaria.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione al capitale sociale di una società per azioni, per una quota pari allo 0,10%, mediante l’acquisto di tre azioni per una spesa complessiva di euro 3.990,00, oltre a euro 300,00 di spese notarili. L’operazione è strumentale all’affidamento diretto in house alla medesima società del servizio di gestione del canone unico patrimoniale, per una durata fino al 31 luglio 2030 e un valore complessivo stimato in circa 600.000,00 euro al netto di IVA.

La richiesta di parere è stata formulata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP. In sede istruttoria si è tenuto un incontro in contraddittorio con l’ente, nel corso del quale sono state fornite precisazioni e integrazioni documentali.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha individuato la ratio della funzione nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata. Il controllo mira a intercettare tempestivamente eventuali criticità, senza attendere il controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Corte accerta che l’acquisizione ricade nell’ambito dell’art. 5, comma 3, del TUSP, che la delibera è stata assunta dal Consiglio comunale in linea con l’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP e che la società, costituita in forma di società per azioni, rientra tra le tipologie ammesse dall’art. 3, comma 1, del TUSP. L’oggetto sociale appare coerente con l’attività istituzionale dell’ente e riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e d), del TUSP. La Corte rileva tuttavia che la necessarietà della partecipazione è stata argomentata solo in modo implicito, ricavandola dalle relazioni sul futuro affidamento.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sotto il primo aspetto, le relazioni espongono parametri economici in costante crescita, assenza di perdite d’esercizio, utile e patrimonio netto in aumento, assenza di debiti per finanziamenti e indicatori di redditività positivi. Il costo del personale si attesta su percentuali contenute rispetto al valore della produzione.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte osserva che l’analisi si è concentrata sulla sostenibilità oggettiva e sui parametri di convenienza, mentre il profilo dei costi indiretti legati alla qualità di socio è stato meno approfondito. L’ente ha riferito in contraddittorio di non aver calcolato tali ulteriori oneri, ritenendoli non significativi.

Quanto alla convenienza economica, l’amministrazione ha comparato la soluzione in house con la gestione diretta e con l’affidamento al mercato, evidenziando un aggio più favorevole rispetto ad altre gestioni esaminate. La Corte conclude per l’assenza, allo stato, di elementi pregiudizievoli, ma richiama l’ente al costante e attento monitoraggio dell’operazione, poiché la qualità di socio permane anche oltre l’arco dell’affidamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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