Pensione privilegiata per infermità da esposizione a radiazioni ionizzanti (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 85 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 461/2001 non si applica alla domanda di pensione privilegiata, poiché la norma esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione il trattamento pensionistico di privilegio. Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio va accertato sulla base della relazione tecnica del C.M.L., che ne valuta la genesi in rapporto alle attività lavorative svolte. L’accoglimento della domanda comporta la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’azienda sanitaria locale con mansione di tecnico di radiologia medica e collocato in quiescenza dal 2002, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della pensione privilegiata. In data 06.11.2003 aveva presentato all’INPS domanda di pensione diretta di privilegio per alcune infermità, tra cui un’emopatia e una cataratta bilaterale, diagnosticate dalla Commissione medica ospedaliera.
Con determina del 10.03.2021, adottata a seguito del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, l’INPS aveva respinto la domanda. Il rigetto era stato confermato dal Comitato di vigilanza. Il ricorrente ha quindi adito la Corte, contestando di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento di reiezione del 2006.
La Motivazione della Corte
Il Giudice esamina preliminarmente le eccezioni dell’INPS. Quanto alla tardività della domanda, rileva che il termine semestrale dell’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 461/2001, previsto per l’equo indennizzo, non si applica alla pensione privilegiata: la disposizione esclude testualmente dal proprio ambito il trattamento pensionistico di privilegio. Sul punto richiama precedenti delle Sezioni giurisdizionali Lombardia, Toscana e Basilicata.
Quanto all’eccezione di prescrizione dei ratei, il Giudice osserva che la determina impugnata è stata emanata il 10.03.2021 e il ricorso depositato il 31.05.2023: nessuna prescrizione quinquennale risulta maturata.
Nel merito, la questione verte sull’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione di privilegio. Il Giudice si fonda sulla relazione peritale depositata dal C.M.L. presso l’azienda ospedaliera, che ha ritenuto l’emopatia e la cataratta bilaterale dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alla 2^ categoria tabella A, tenuto conto delle attività svolte dal 1964 al 1975 e del periodo di prima manifestazione sintomatica nel 1978.
Il medesimo organismo ha invece escluso inferenze causali o concausali per la cardiopatia ischemica e il carcinoma vescicale. L’apporto conoscitivo della perizia è ritenuto determinante ai fini della decisione. Il Giudice riconosce pertanto la pensione di privilegio di 2^ categoria tabella A con decorrenza dal 01.12.2003, primo giorno del mese successivo alla domanda.
Sui maggiori ratei spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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