Danno all’immagine della PA: risarcibile anche senza clamore mediatico (Corte dei Conti Sez. III App. n. 259 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è una species del danno non patrimoniale e, come tale, non sussiste in re ipsa: deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche mediante presunzioni semplici. Il clamor fori o risonanza mediatica non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ma rappresenta solo uno dei possibili parametri della sua quantificazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.. In presenza di reati contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza definitiva, possono essere valutati gli indizi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, lascino inferire l’offuscamento dell’immagine e del prestigio dell’ente. Il criterio presuntivo del duplum introdotto dall’art. 1, comma 1, legge n. 190 del 2012 ha natura di presunzione semplice e non vincola il giudice, che può discostarsene motivatamente, in aumento o in diminuzione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria citava in giudizio un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all’epoca Comandante provinciale, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 27.923,06, di cui 2.923,06 per danno patrimoniale da indebito uso dell’auto e del cellulare di servizio e 25.000,00 per danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza. A fondamento della domanda, l’attore pubblico richiamava la condanna penale definitiva per peculato e peculato d’uso, con la quale era stato accertato l’utilizzo dell’autovettura di servizio per raggiungere locali notturni e l’uso del telefono d’ufficio per migliaia di chiamate private.

Il giudice di primo grado, sulla scorta del giudicato penale, riconosceva la responsabilità per il solo danno patrimoniale, quantificato in euro 1.035,20, ed escludeva quello all’immagine, sul rilievo dell’insufficienza probatoria e della modesta risonanza mediatica. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Procura regionale, censurando il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per il danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal fondamento costituzionale della tutela. Il diritto all’immagine della pubblica amministrazione si rinviene nell’art. 97 Cost., che eleva a rango costituzionale il valore dell’imparzialità e del buon andamento, e nell’art. 54 Cost., che impone ai pubblici dipendenti di adempiere con disciplina e onore. La condotta del dipendente infedele genera discredito nella collettività e compromette il rapporto di fiducia nelle istituzioni.

Il Collegio ricostruisce poi l’evoluzione giurisprudenziale. Superata la tesi del danno evento, la giurisprudenza di legittimità è approdata al criterio causale fondato sulla relazione condotta, evento lesivo e conseguenza dannosa, riconducendo la fattispecie allo schema dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c. Ne deriva che la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici, non potendosi ascrivere al risarcimento alcuna funzione punitiva.

Su questa base la Corte accoglie il gravame. Il clamore mediatico non integra un elemento costitutivo del danno all’immagine, ma è solo uno dei parametri della sua quantificazione equitativa; rileva, piuttosto, l’attitudine della narrazione a generare discredito verso l’amministrazione. Nella specie, l’accertamento penale irrevocabile, per gli effetti dell’art. 651 c.p.p., non consente di rimettere in discussione il fatto e la sua illiceità.

La Corte ritiene quindi ampiamente prevedibili, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, le conseguenze negative in termini di offuscamento del prestigio dell’ente. Assume rilievo la posizione apicale dell’appellato, dirigente con funzioni di polizia giudiziaria, la particolare riprovevolezza delle condotte, la loro reiterazione e la connotazione dolosa. Non vale a compensare il pregresso stato di servizio, stante la doverosità della condotta integerrima.

Quanto alla quantificazione, il Collegio esclude l’applicabilità del criterio del duplum alle condotte anteriori all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, legge n. 190 del 2012, di natura sostanziale, e comunque ne riconosce la valenza di presunzione semplice, non vincolante. Accede pertanto alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., commisurata ai parametri soggettivo, oggettivo e sociale, e liquida il danno in euro 25.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria e da aumentarsi degli interessi legali dalla pubblicazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’Erario in euro 176,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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