Pensione privilegiata e ascrivibilità tabellare rigetto ricorso indennizzo una tantum (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 39 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la cognizione non ha struttura impugnatoria, ma investe l’intero rapporto: il giudice conosce dell’an e del quantum della pensione, restando estranea ogni valutazione di legittimità dell’atto amministrativo. La domanda non può eccedere i confini della preventiva domanda amministrativa, non essendo deducibili patologie o aggravamenti sopravvenuti e non prospettati in sede amministrativa. Ai fini della pensione privilegiata occorre la dipendenza da causa di servizio, l’ascrivibilità a categoria di pensione e la non suscettibilità di miglioramento. L’infermità non ascrivibile alla tabella A, ma riconosciuta dipendente e interdipendente, resta indennizzabile in tabella B con indennità una tantum parametrata alle annualità di ottava categoria. Il criterio dell’equivalenza di cui all’art. 11 d.P.R. n. 915/1978 opera sulla patologia, non sul metodo valutativo, sicché è ammissibile il ragionamento per analogia fondato sulla riduzione percentualistica della capacità lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva, aveva subito durante il servizio una frattura a un metacarpo della mano sinistra, indennizzata dal Ministero della difesa con una prima indennità una tantum di due annualità. Negata una prima istanza di aggravamento, con successive domande del 2009 chiedeva il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità originaria e dell’interdipendenza di una sopravvenuta artrosi.
Con DM n. 165 del 13 maggio 2013 il Ministero riconosceva l’interdipendenza dell’artrosi, ma la giudicava non ascrivibile a categoria pensionistica. Il ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per l’annullamento del decreto e la concessione della pensione privilegiata di ottava categoria, in via gradata per un ulteriore indennizzo, chiedendo la nomina di un consulente tecnico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibili le note di udienza depositate dal ricorrente, non autorizzate dal giudice. Nel giudizio pensionistico il deposito di memorie è consentito solo nei limiti dell’art. 164, comma 6, c.g.c., quando sia fissata una nuova udienza e il giudice abbia concesso termine; fuori da tale ipotesi il deposito lede il principio del contraddittorio, perché la controparte non ha l’onere di controllare.
Quanto al merito, il giudizio ha per oggetto il DM 165/2013 e quindi le sole patologie dedotte nella domanda amministrativa del 27 aprile 2009. La Corte ribadisce che il processo contabile non è preordinato all’annullamento dell’atto, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a ogni questione sull’an e sul quantum. Ne segue l’impossibilità di decidere su aggravamenti successivi e non oggetto di preventiva istanza, ai sensi dell’art. 153, lett. b), c.g.c.
La questione controversa resta così circoscritta all’ascrivibilità a categoria di pensione dell’infermità riscontrata e alla valutazione complessiva dell’aggravamento alla data della domanda. L’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 esige, per la pensione privilegiata, la dipendenza da causa di servizio, l’ascrivibilità a categoria e la non suscettibilità di miglioramento.
Il parere dell’UML, pur ritenendo il complesso menomativo ascrivibile alla tabella B, ha giudicato congrua un’indennità una tantum di quattro annualità di tabella A, ottava categoria, in ragione dell’evoluzione artrosica del focolaio. La Corte reputa il parere congruamente motivato e respinge le censure difensive: il criterio dell’equivalenza ex art. 11 d.P.R. n. 915/1978 riguarda la patologia, mentre il riferimento all’analogia attiene al ragionamento valutativo; le infermità di tabella B non sono menomazioni esaurite, comportando una riduzione della capacità lavorativa in un range percentualistico definito.
Del pari è respinta la richiesta di rinnovazione della consulenza con specialista del territorio regionale: la Corte può avvalersi degli organismi pubblici indicati dall’art. 23 c.g.c., che agiscono con imparzialità e al di sopra delle parti, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata. Assorbita dal rigetto della domanda principale l’eccezione di prescrizione quinquennale, formulata con riferimento ai soli arretrati pensionistici. La Corte rigetta la domanda principale e accoglie quella subordinata, riconoscendo due ulteriori annualità una tantum entro i limiti attribuibili per la stessa infermità, con interessi e rivalutazione, compensando le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.