Cessazione materia del contendere dopo riliquidazione INPS ex art 54 d.P.R. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 85 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente domandi la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, e l’INPS provveda in via amministrativa, nel corso del giudizio, all’integrale accoglimento della pretesa con riliquidazione e pagamento degli arretrati, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il criterio di quantificazione annua applicato è quello fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 1/2021/QM. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese quando l’amministrazione previdenziale, a fronte dell’assestamento giurisprudenziale, abbia dato attuazione al principio in tempi non irragionevoli rispetto alle implicazioni operative di adeguamento dei calcoli.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco, in quiescenza dal 18.12.2020 con sistema misto retributivo/contributivo e anzianità utile al 31.12.1995 superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, ha proposto ricorso dopo aver invano presentato istanza amministrativa il 10.5.2023.
Ha chiesto il riconoscimento del diritto — ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 — al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento della pensione con la percentuale di rendimento ivi prevista, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. L’INPS, costituendosi, ha dato conto dell’avvenuto adeguamento alle pronunce delle Sezioni Riunite con la circolare n. 68 del 14.06.2022 e ha annunciato la riliquidazione entro febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico, in assenza di questioni preliminari, ha affrontato direttamente il merito. La questione giuridica concerneva il criterio di calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, per il personale cessato con anzianità compresa tra 15 e 18 anni al 31.12.1995.
La risposta è stata offerta dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, richiamata dal ricorrente e dalla stessa amministrazione: la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla data indicata, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato, il 20.2.2024, la documentazione attestante l’intervenuta riliquidazione della pensione con arretrati, con decorrenza 19.12.2020, nel rispetto del criterio fissato dalle Sezioni Riunite. La domanda formulata in giudizio risulta pertanto integralmente accolta in via amministrativa.
Da ciò deriva la dichiarazione di cessata materia del contendere, non residuando alcuna utilità rispetto alla pretesa originaria. Quanto alle spese, il Giudice ha rilevato che l’amministrazione previdenziale, a fronte dell’assestamento giurisprudenziale sulla corretta interpretazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ha provveduto in tempi da ritenere non irragionevoli, in considerazione delle implicazioni operative determinate dall’adeguamento dei calcoli dei trattamenti del personale militare ed equiparato.
Ha quindi disposto la compensazione delle spese del giudizio, con definitiva pronuncia nel senso indicato.
Nota della Redazione
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