Pensione privilegiata militare e giudizio di non rinnovabilità della menomazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 546 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 ha diritto alla pensione privilegiata solo se la menomazione non sia suscettibile di miglioramento con il tempo, ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. La norma trova applicazione anche nei confronti dei militari in servizio di leva. Il giudizio di non rinnovabilità del trattamento pensionistico privilegiato richiede una valutazione medico-legale completa, che dia conto dell’esame obiettivo e dei riscontri documentali. Una patologia giudicata stabilizzata non è di per sé immodificabile: il decorso del tempo può determinare un adattamento con compensazione del deficit e ridurre l’espressività degli esiti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva ottenuto con decreto ministeriale il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, Tabella A, rinnovabile per il periodo 1.10.2010 – 30.09.2013, per esiti di frattura del quinto metatarso del piede destro con segni di degenerazione artrosica diffusa e calcificazioni inserzionali.
Alla visita di scadenza del 25.05.2014 la competente commissione medico-ospedaliera giudicava il quadro patologico non più meritevole di trattamento pensionistico e proponeva un indennizzo una tantum di una annualità di Tabella B. Il Ministero della difesa recepiva tale giudizio con il decreto impugnato. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, Tabella A, eccependo l’incoerenza e l’incompletezza del giudizio medico dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, rilevando che il compendio probatorio già acquisito, la produzione documentale e il parere reso dall’organo peritale risultano completi ed esaurienti ai fini del decidere.
Nel merito, il giudice ha richiamato l’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973: il diritto alla pensione privilegiata presuppone che le infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A e che la menomazione non sia suscettibile di miglioramento con il tempo. La controversia involge quindi una questione di natura medico-legale, che il giudice ha ritenuto di approfondire richiedendo un motivato parere all’ASL Napoli 1 Centro.
Il parere ha individuato la diagnosi di esiti non invalidanti di frattura della base del quinto metatarso del piede destro, ha riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio, ma l’ha giudicata non meritevole di trattamento di pensione privilegiata vitalizia in quanto non ascrivibile ad alcuna tabella. Il giudice ha valutato tale parere completo ed esaustivo: esso ha esaminato la documentazione agli atti ed è stato reso con la partecipazione della parte alle operazioni peritali.
La Corte ha ritenuto non fondate le obiezioni del ricorrente circa l’inattendibilità del giudizio di non ascrivibilità, formulato con riferimento alla data del 30.09.2013, a fronte del riconoscimento già ottenuto di una ulteriore annualità di Tabella B. L’esame obiettivo aveva evidenziato assenza di salienze ossee rispetto al controlaterale, nessuna limitazione alla flesso-estensione e all’inclinazione mediale e laterale, dolenzia non evocata alla digito pressione, deambulazione possibile sulle punte e sui talloni. Le conclusioni del consulente, ha osservato la Corte, muovono dalla constatazione che una patologia, sia pure giudicata stabilizzata, non è di per sé immodificabile: il tempo trascorso ha determinato un adattamento con compensazione del deficit già riscontrato, riducendo l’espressività degli esiti.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti.
Nota della Redazione
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