Consegna partecipazioni societarie e consortili: il conto deve rappresentare la situazione reale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 51 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica documentale, ma accerta la veridicità, la completezza e l’attendibilità della rappresentazione dei beni affidati all’agente contabile. I titoli partecipativi e le partecipazioni societarie e consortili costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, dei quali il consegnatario deve rappresentare la consistenza economico-patrimoniale reale, non la sola materiale disponibilità. L’omessa indicazione di partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio rende il conto parziale e distonico rispetto alla situazione giuridica e patrimoniale dell’ente. La fase di liquidazione di una società partecipata non ne determina l’estinzione, che permane fino alla chiusura formale della procedura. Ne deriva la irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. giust. contabile.

Il Fatto

Con relazione del Magistrato istruttore, il conto giudiziale reso dall’agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per l’esercizio 2023 è sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale. L’istruttoria rileva l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati, tra società, consorzi e enti di governo del servizio idrico integrato.

L’agente contabile, con memoria, precisa che la mancata corrispondenza tra il conto giudiziale e i valori riportati nel conto del patrimonio non deriva da una gestione irregolare, né attiene alla sussistenza di ammanchi o di responsabilità patrimoniali. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 ss. cod. giust. contabile, e ribadisce che esso è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile. Il principio assume rilievo particolare per le partecipazioni societarie e consortili, beni mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell’ente possono variare nel corso dell’esercizio e la cui gestione implica l’esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione.

La giurisprudenza contabile, qui richiamata nella sentenza Sez. giur. Toscana n. 127/2020, ha chiarito che il conto deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute, senza limitarsi a indicazioni formali o nominalistiche. Il Collegio dichiara di condividere tale orientamento, coerente con i più recenti indirizzi della Sezione (sentenze nn. 104, 110, 112 e 113/2025).

Dall’istruttoria emerge che l’agente non ha indicato alcune partecipazioni sussistenti nel 2023, dalle quali discendevano diritti di natura amministrativa e patrimoniale. Quanto alla partecipazione in società in liquidazione, il Collegio osserva che la fase liquidatoria non determina l’estinzione della partecipazione, che permane finché non interviene la chiusura formale della procedura: lo impongono i criteri di contabilizzazione dell’allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011. La fase liquidatoria, anzi, richiede maggiore attenzione per i possibili effetti patrimoniali negativi.

Analogo ragionamento vale per le partecipazioni agli enti di governo del servizio idrico integrato, ai quali sono state trasferite le competenze dell’Autorità d’Ambito soppressa, e per il consorzio di bacino. Tali omissioni incidono sulla completezza e attendibilità del conto, la cui rappresentazione risulta parziale. Il Collegio rileva infine che l’esame è stato condotto su dati pubblicamente disponibili, restando demandata all’ente la ricognizione dell’intero perimetro partecipativo e il raccordo con le scritture patrimoniali. Il conto è pertanto dichiarato irregolare; nulla sulle spese, in assenza di condanna dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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