Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. II App. n. 51 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. L’espressa qualificazione dell’albergatore quale responsabile d’imposta, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, fa venir meno la sua qualifica di agente contabile e il connesso obbligo di resa del conto, sterilizzando il dato del maneggio di denaro pubblico. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario nelle controversie aventi a oggetto l’omesso riversamento dell’imposta al Comune.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto, ritenuta la giurisdizione contabile, aveva accolto la domanda della Procura regionale e condannato, in solido, una società in liquidazione giudiziale, gestore di una struttura ricettiva, e il suo legale rappresentante al pagamento, in favore del Comune, della somma di € 67.837,00 a titolo di dolo, per il danno erariale conseguente al mancato riversamento dell’imposta di soggiorno.
Il primo giudice aveva ravvisato la qualifica di agente contabile in capo alla società e la sussistenza del rapporto di servizio con il Comune anche dopo la modifica dell’art. 180, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020. Il legale rappresentante ha proposto appello, deducendo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello rileva che, in materia di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, è intervenuto un mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto a Cass. ord. n. 19654/2018, che, sull’originaria disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, aveva affermato l’esistenza di un rapporto di servizio pubblico tra gestore e Comune, con compiti eminentemente contabili implicanti il maneggio di denaro pubblico.
Le Sezioni unite n. 1527/2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi sull’omesso riversamento dell’imposta successivi all’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario. La Suprema Corte ha ritenuto che la novella dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, individuando il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, abbia attribuito all’obbligo di versamento natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno la qualifica di agente contabile.
L’espressa qualificazione dell’albergatore come responsabile d’imposta ha colmato quel silenzio normativo che era stato superato ricorrendo alla figura dell’agente contabile, rinviando ora al ruolo definito dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. Il gestore è estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è di garanzia, calibrata sull’imposta dovuta dai clienti a prescindere dall’effettivo pagamento, salvo rivalsa.
Non ha rilievo dirimente il fatto che i regolamenti comunali demandino al gestore adempimenti funzionali al rapporto di servizio. Le Sezioni unite, con ord. n. 22891 del 19.08.2024, hanno chiarito che spetta alla giurisdizione tributaria l’esame delle controversie sulle sanzioni pecuniarie per omesso o parziale versamento, mentre compete alla giurisdizione ordinaria quello delle sanzioni per violazione di meri obblighi procedurali.
Il Collegio, accogliendo l’appello, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. In considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della pronuncia gravata, dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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