Mancata sottoscrizione conto compilato d’ufficio irrilevante se riconoscimento di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 73 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoscrizione, da parte dell’agente contabile, del conto giudiziale compilato d’ufficio non impedisce il discarico quando risulti un riconoscimento di fatto delle risultanze di conto. La sottoscrizione prevista dall’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924 ha la funzione di consentire all’agente di fare proprie le risultanze e di contestarle; ove l’agente abbia riversato le somme, l’adempimento si risolve in una formalità priva di utilità. Il diritto al contraddittorio resta assicurato dalla regolare notificazione del decreto di fissazione d’udienza. La irregolarità formale del conto non giustifica il diniego del discarico, poiché il giudizio di conto è verifica sull’uso delle risorse pubbliche e non mero controllo di legittimità formale.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna deposita presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio finanziario 2016. Il conto è compilato d’ufficio e sottoscritto dall’amministrazione, oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, per l’inottemperanza dell’agente contabile.
Il Magistrato relatore, con relazione del 20 giugno 2024, ne chiede l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont., applicabile ai conti compilati d’ufficio non depositati. Le somme risultano riversate al Comune e il conto pareggia. La Procura regionale, nelle conclusioni del 10 aprile 2025, rileva la mancata osservanza dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924, che impone di invitare l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto, e chiede la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione della norma invocata dalla Procura. L’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924 consente all’agente contabile di fare proprie le risultanze del conto ed eventualmente di contestarle, considerato che il giudizio può concludersi con la sua condanna al pagamento del debito accertato. Nel caso concreto, tuttavia, l’agente ha riversato la somma risultante dal conto, riconoscendolo di fatto.
La Corte richiama i principi già espressi da questa Sezione (sent. n. 22/2025), che aveva valorizzato la giurisprudenza contabile sulla irrilevanza della regolarità formale di compilazione del conto, potendo le insufficienze essere colmate con acquisizioni istruttorie. Il giudizio di conto è verifica, nell’interesse della collettività, sull’uso del denaro e dei beni pubblici; la rendicontazione garantisce la correttezza della gestione.
Da ciò discende che negare il discarico a fronte di mere irregolarità formali significherebbe esercitare non un’attività giurisdizionale di garanzia delle pubbliche risorse, ma un mero controllo di legittimità volto al rispetto formale delle norme. La sottoscrizione mancante si risolverebbe in un adempimento privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco.
Quanto al profilo del contraddittorio, la Corte osserva che esso è stato assicurato dalla regolare notificazione del decreto di fissazione d’udienza all’agente contabile. I precedenti richiamati dalla Procura affermano bensì l’indispensabilità della sottoscrizione, ma in situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto, qui invece presente. La Sezione approva dunque il conto e dispone il discarico dell’agente contabile, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva.
Nota della Redazione
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