Discarico dell’agente contabile e approvazione del conto di ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 238 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, comprensiva di partite attinenti a gestioni precedenti, deve essere fissato ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C. anche quando il conto non presenti irregolarità. Si tratta di adempimento di carattere sostanziale, che prescinde dall’accertamento di difetti contabili e risponde a una duplice finalità: acclarare la regolarità della gestione che si chiude nell’interesse dell’amministrazione e liberare definitivamente l’agente da responsabilità connesse alla gestione nell’interesse dello stesso agente. Accertata la regolarità del conto e l’esistenza di un idoneo verbale di passaggio di consegne redatto nel rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002, il giudice approva il conto, dichiara il discarico dell’agente e accerta le rimanenze finali.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto di un agente contabile, consegnatario di beni di un’amministrazione statale e addetto alla riscossione dell’imposta di fabbricazione e alla contabilità dei bollettari, per il periodo 01.01.2019-30.06.2019. Il conto, dopo il deposito, era stato parificato dai dirigenti competenti e corredato del visto di regolarità della Ragioneria territoriale dello Stato.

Il magistrato istruttore, con relazione, evidenziava la correttezza della rendicontazione, ma rilevava la presenza di un conto di ultima gestione e di partite riferibili a gestioni precedenti del medesimo agente, circostanza che rendeva necessaria l’iscrizione a ruolo. L’agente non presentava deduzioni difensive.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica i presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite di precedenti gestioni e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti.

La Corte qualifica l’adempimento come di carattere sostanziale, del tutto autonomo rispetto alla sussistenza di irregolarità del conto. La sua funzione è duplice: da un lato accertare la regolarità della gestione che si chiude, nell’interesse dell’amministrazione; dall’altro consentire all’agente di liberarsi definitivamente, dopo la chiusura, da eventuali responsabilità connesse alla propria gestione.

Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, C.G.C., non ravvisando irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Assume rilievo decisivo l’esistenza di un idoneo verbale di passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002.

Il conto viene pertanto approvato, con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali, da porre a base dei conti successivi. Il Collegio demanda agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e del discarico, non è luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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