Doppi pagamenti ad advisor e dirigenti: dolo eventuale e nesso causale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 126 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la circostanza che i crediti oggetto di transazione siano assistiti da titoli giudiziali inoppugnabili non esclude la configurabilità del danno erariale derivante dalla duplicazione dell’incasso di fatture che a quei titoli avevano concorso. Il titolo esecutivo non neutralizza la fattura sottostante, che conserva valenza contabile: il pagamento di prestazioni già soddisfatte, direttamente o tramite factor, integra il presupposto oggettivo della responsabilità. Sul piano soggettivo, in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, è ravvisabile il dolo eventuale nei dirigenti che, consapevoli delle criticità contabili, accettino il rischio di esborsi indebiti. Il potere riduttivo non è esercitabile in presenza di condotte dolose.
Il Fatto
Il contenzioso origina da un accordo transattivo del 2015 con il quale l’ASP di Reggio Calabria definì la posizione debitoria di una struttura radiologica convenzionata, corrispondendo un importo superiore a sei milioni di euro. La Procura regionale della Corte dei conti, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, contestò che una parte rilevante della somma fosse già stata incassata dalla struttura, direttamente o tramite cessioni pro solvendo a società di factoring.
Il giudice di primo grado, con due sentenze, ha condannato solidalmente la struttura, il suo legale rappresentante e i vertici aziendali al risarcimento del danno erariale, quantificato in oltre quattro milioni di euro. Avverso le decisioni hanno proposto appello principale e incidentale la struttura, il suo esponente e i dirigenti dell’ASP, lamentando la prescrizione dell’azione, l’inesistenza del danno e del nesso causale, il difetto di giurisdizione e il mancato esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello, previa riunione dei gravami, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di sinteticità. Pur ribadendo che l’art. 5 c.g.c. impone a tutti gli attori del processo contabile un dovere di chiarezza e concisione, ha escluso che gli appelli, pur prolissi, ne risultassero viziati. Il canone va contestualizzato: la complessità tecnico-giuridica delle questioni e la prolissità delle decisioni impugnate giustificano la lunghezza degli atti.
Nel merito, i giudici hanno confermato il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione. Le statuizioni civili non sono la fonte del danno contestato, bensì la differenza tra crediti commerciali oggetto di transazione e somme già incassate o cedute ai factor. Il titolo esecutivo giudiziale non neutralizza la fattura, che continua a documentare un segmento di attività. Il pagamento duplicato per la stessa prestazione genera il presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa, indipendentemente dal definitivo assetto processuale raggiunto.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. I giudici hanno confermato che il doloso occultamento del danno, ex art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, va inteso in senso obiettivo, quale impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno: nel caso concreto, la mera segnalazione del 2015 non avrebbe potuto innescare il decorso del termine, necessitando di mirate indagini. In via subordinata, anche secondo la prospettazione degli appellanti, la sospensione dei termini per l’emergenza pandemica avrebbe reso tempestive le notifiche.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto immanente il dolo eventuale. La struttura, disponendo di contabilità ordinata, era consapevole delle partite già incassate e attestò il contrario. I dirigenti, pur a fronte dei rilievi del Collegio sindacale, non attivarono alcuna verifica e diedero corso al pagamento, accettando il rischio di esborsi indebiti. La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, di carattere sostanziale e non retroattivo, e ha confermato il rigetto delle istanze istruttorie, non necessarie a fronte di un compendio probatorio completo. Il potere riduttivo, in presenza di condotte dolose, non è applicabile.
Nota della Redazione
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