Responsabilità contabile per contributi PAC percepiti da società con socio prevenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 65 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi della Politica Agricola Comune, la società semplice che ha presentato domande di aiuto omettendo di dichiarare la misura di prevenzione personale a carico del socio-amministratore risponde del danno erariale a titolo di dolo, senza che occorra l’estensione dei divieti prevista dall’art. 67, comma 4, cod. antimafia. L’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011 preclude l’accesso alle erogazioni pubbliche al soggetto attinto da misura definitiva; l’art. 85, comma 2, lett. e), cod. antimafia impone di riferire la documentazione antimafia a tutti i soci delle società semplici. La dichiarazione omissiva integra condotta dolosa e fa venir meno lo schermo societario, con conseguente condanna solidale dei convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio, in solido, il socio-amministratore di una società agricola semplice e la società stessa, chiedendone la condanna al pagamento di euro 122.826,43 per l’indebita percezione di contributi della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FEAGA e FEASR. L’azione traeva origine da una denuncia della Guardia di Finanza: il socio-amministratore, destinatario di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per un anno, aveva presentato in qualità di rappresentante legale numerose domande di contributo senza dichiarare la misura.
La società si costituiva eccependo l’inesistenza di un effetto estensivo automatico dei divieti e la prescrizione del danno per le annualità fino al 2018. Il socio non si costituiva e veniva dichiarato contumace. La difesa chiedeva, inoltre, il rinvio in attesa dell’esito del giudizio penale per i medesimi fatti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto escluso ogni pregiudizialità tra il giudizio contabile e quello penale, richiamando l’art. 106, comma 1, c.g.c. e il principio di reciproca indipendenza dei due giudizi. Il rinvio è stato dunque respinto, non sussistendo il necessario antecedente logico-giuridico richiesto dalla norma.
L’eccezione di prescrizione è stata parimenti disattesa: la documentazione esibita all’organismo pagatore appariva, prima facie, regolare e l’illecito si è disvelato solo con le indagini della Guardia di Finanza. Trova quindi applicazione l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che fissa il dies a quo alla scoperta del danno in caso di occultamento doloso.
Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi difensiva dell’estensione necessaria dei divieti ex art. 67, comma 4, cod. antimafia. Le misure di prevenzione sono estranee alla materia penale e alla relativa riserva di stretta interpretazione, sicché non si configura alcuna violazione del divieto di analogia. Le dichiarazioni mendaci rese nelle domande, in violazione dell’art. 85, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 159/2011, hanno impedito all’amministrazione di attivare il procedimento estensivo.
La condotta omissiva e dolosa, perpetrata mediante la costituzione della società poco dopo l’irrogazione della misura, ha quindi integrato il dolo e fatto venir meno lo schermo societario, peraltro debole in una società semplice. I convenuti sono stati condannati in solido alla restituzione della somma, oltre rivalutazione e interessi, con conversione in pignoramento del sequestro conservativo.
Nota della Redazione
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