Inammissibile il ricorso per pensione privilegiata senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 149 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il dipendente cessato dal servizio che impugni dinanzi al giudice contabile il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è tenuto a dimostrare di aver previamente presentato la domanda amministrativa di pensione di privilegio ai sensi dell’art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973. In difetto, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. B), cod. giust. cont., che sanziona le domande sulle quali non si è proceduto in via amministrativa. La tutela giudiziale anticipata riconosciuta dalle Sezioni Riunite n. 12/23/QM al militare ancora in servizio, a fronte del diniego amministrativo della causa di servizio, non si estende a chi, essendo già in quiescenza, agisca avverso il diniego formatosi sulla domanda di equo indennizzo, senza aver attivato la previa istanza pensionistica. La diversità di posizione sostanziale — interesse attuale alla pensione privilegiata per il cessato dal servizio, mera esigenza di preservare la futura prova dei fatti per l’attivo — giustifica il differente regime di ammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come agente di polizia penitenziaria dal 1985 al 2017, cessando il 12.4.2017 per inidoneità al servizio conseguente a infermità cardiaca. Con domanda del 16.9.2016 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia ai fini dell’equo indennizzo. Il Comitato di verifica, con parere dell’8.2.2019, aveva escluso il nesso causale; l’Amministrazione, con decreto del 20 novembre 2019, ha respinto la domanda per tardività.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quale presupposto della pensione privilegiata, deducendo le gravose condizioni lavorative. Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione e, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Il provvedimento impugnato concerne la domanda del 16.9.2016, avente ad oggetto il diritto all’equo indennizzo per l’infermità che ha determinato l’inidoneità al servizio: materia sottratta alla giurisdizione contabile. Su tale pretesa va quindi accolta l’eccezione dell’Amministrazione.

Quanto alla pensione privilegiata, dagli atti emerge in modo incontestato che il ricorrente, alla data del deposito del ricorso, era già in quiescenza per inidoneità al servizio e non aveva presentato alcuna domanda amministrativa di pensione di privilegio. La sola domanda del 16.9.2016 era rivolta all’equo indennizzo. Nemmeno può considerarsi la domanda eventualmente diretta all’INPS, ente non evocato in giudizio.

Trova applicazione l’art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, che per il soggetto cessato dal servizio impone la presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata all’ex Amministrazione datoriale, chiamata a pronunciarsi su tutti i presupposti di legge. Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 153, comma 1, lett. B), cod. giust. cont., che sanziona i ricorsi con cui si propongono domande sulle quali non si è proceduto in via amministrativa.

La Corte esamina il rapporto con la recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/23/QM, che ha ritenuto ammissibile il ricorso del militare ancora in servizio attivo, il quale, a fronte del diniego amministrativo della causa di servizio, domandi in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico. Le Sezioni Riunite hanno inteso evitare il consolidarsi di un giudizio amministrativo destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata.

Tale esigenza di preservare la futura possibilità di prova non sussiste, però, nel caso del dipendente già in quiescenza che agisca avverso il diniego espresso sulla domanda di equo indennizzo presentata in servizio, senza aver proposto, dopo il congedo, la domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., nulla per le spese di giustizia data la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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