Estinzione del giudizio contabile per tardiva istanza di prosecuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 93 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa sospeso per pregiudizialità, la parte onerata della riassunzione deve chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c.. Il decorso di tale termine, senza che la richiesta sia proposta, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 107, comma 1, e 111 c.g.c., restando irrilevante ogni ulteriore attività difensiva. La perentorietà del termine risponde al principio della ragionevole durata del processo e non è derogabile per effetto della mera pendenza o della conoscenza tardiva degli atti da parte dei convenuti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana citava in giudizio, con atto depositato il 17 ottobre 2008, il sindaco, i componenti della giunta municipale, il segretario generale e il dirigente di un Comune, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi euro 6.090,00, oltre interessi e rivalutazione, da ripartire in quote di euro 679,00 ciascuno.
Il danno derivava dall’adozione della delibera di Giunta n. 470 del 30.12.2003, con cui era stata concessa al gestore di un bar interno al palazzo comunale un’integrazione alle spese di gestione, poi annullata in autotutela. Il giudizio contabile veniva sospeso con ordinanza n. 95/2009 in attesa della definizione del processo civile pendente davanti alla Corte di appello. Definita la controversia civile con sentenza passata in giudicato, la Procura chiedeva la prosecuzione del giudizio sospeso; i convenuti eccepivano la tardività dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina della prosecuzione o riassunzione del processo sospeso dettata dall’art. 107 c.g.c., applicabile al giudizio in forza dell’art. 2 del c.g.c.. Il comma 1 stabilisce che, se il provvedimento di sospensione non ha fissato l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante.
Il Collegio rileva che la sentenza civile di secondo grado è passata in giudicato il 20.06.2016. Da quella data decorreva il termine trimestrale per la richiesta di fissazione dell’udienza. L’istanza di prosecuzione è stata invece depositata dalla Procura il 22 ottobre 2024, ben oltre il triennio, e quindi oltre il termine perentorio normativamente previsto.
La Corte non si limita al dato del giudicato. Considera anche il fascicolo telematico su GiuDiCo, che riporta una data del 2017, ritenendo verosimile che già a quel momento la Procura regionale fosse a conoscenza della sentenza n. 107/2015 del 20.05.2015, la cui pendenza aveva determinato la sospensione del giudizio contabile. Sotto ogni profilo, pertanto, il termine risulta ampiamente decorso.
Il Collegio respinge così la prospettazione di una prosecuzione tempestiva e accoglie l’eccezione dei convenuti costituiti, che avevano dedotto la tardività dell’istanza. Il processo, non riassunto né proseguito nei tempi della legge, si estingue ai sensi degli artt. 107, comma 1, e 111 del c.g.c..
Quanto alle spese, il Collegio non provvede, non ricorrendo i presupposti di legge, in conformità della disciplina richiamata. La decisione interviene all’esito della camera di consiglio, con declaratoria di estinzione del giudizio di responsabilità.
Nota della Redazione
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