Indennità una tantum dei magistrati contabili e base di calcolo nel PA04 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 79 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si deduca l’inesatto adempimento della prestazione da parte dell’ente obbligato. In tale perimetro rientra la domanda di rideterminazione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 1092/1973, pari a un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Ai fini del computo l’INPS non può discostarsi dal Mod. PA04 trasmesso dall’amministrazione di appartenenza, che costituisce il dato retributivo di riferimento: l’ente, ove contesti la pretesa, deve offrire elementi di valutazione concreti e non limitarsi ad affermare la correttezza dei propri conteggi. Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eccedente gli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato Consigliere della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, ha esercitato le funzioni fino al 20 aprile 2016, quando è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età. All’atto della nomina era già in quiescenza, con trattamento pensionistico liquidato dall’INPDAP. Il Segretariato generale della Corte dei conti ha trasmesso all’INPS, gestione ex INPDAP, il Mod. PA04 relativo al trattamento economico corrisposto nel periodo di servizio.
Con provvedimento del 17 novembre 2021 l’INPS ha riconosciuto l’indennità una tantum in un importo ritenuto errato, avendo assunto a base di calcolo lo stipendio annuo senza la tredicesima mensilità. Il ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza è rimasto senza riscontro. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il Giudice unico ha disatteso l’eccezione richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 7830 del 2020: la giurisdizione contabile è esclusiva e ricomprende tutte le controversie sulla pensione dei pubblici dipendenti, incluse quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’ente obbligato, nonché quelle volte a ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sui ratei tardivamente corrisposti. In tale perimetro rientra la controversia in esame.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il ricorrente ha contestato la retribuzione annua pensionabile assunta dall’INPS a base del calcolo, evidenziando che dal Mod. PA04 inviato dalla Corte dei conti la predetta retribuzione risulta di importo superiore. La copia del modello è stata prodotta in atti.
L’INPS, dal canto suo, non ha offerto alcun elemento di valutazione e si è limitata a sostenere la correttezza dei conteggi effettuati. Il Giudice ha tratto da tale condotta processuale la conferma della pretesa attorea, disponendo la rideterminazione dell’indennità una tantum tenendo conto del valore indicato nel Mod. PA04.
Sugli arretrati spettanti competono al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento degli arretrati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il Giudice ha quindi accolto il ricorso, liquidando le spese in euro 1.500,00 oltre oneri accessori, nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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