Conto giudiziale irregolare senza ammanco per difetto di prova della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 136 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996 e che sia tenuto in violazione degli obblighi di aggiornamento dei registri contabili deve essere dichiarato irregolare. La declaratoria di irregolarità non comporta di per sé l’addebito della somma contestata all’agente contabile quando manca la prova dell’effettiva riscossione materiale del denaro. Il giudice contabile non può desumere la riscossione dalla mera presenza di un titolo non validato dal sistema informatico dell’ente, né presumere l’incasso dalla sola annotazione contenuta nel documento. L’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924 impedisce il discarico in presenza di irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture, ma non trasferisce sull’agente l’onere di provare un fatto costitutivo dell’addebito che l’istruttoria non ha dimostrato.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria di irregolarità di un conto giudiziale relativo all’esercizio 2016, reso da un agente contabile di un ente locale addetto alla riscossione dei diritti di SCIA, con contestuale addebito di € 100,00 a titolo di ammanco. La contestazione riguardava la mancata contabilizzazione della ricevuta di riscossione n. 8539 del 6 aprile 2016, di pari importo.
L’agente contabile si è costituito e ha chiesto il discarico, offrendo chiarimenti sul presunto ammanco. Il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità del conto e per l’addebito delle ricevute mancanti. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla ricostruzione già operata dalla stessa sezione con la sentenza n. 59/2023, che aveva disposto la separata iscrizione a ruolo delle diverse gestioni comprese nell’originario conto cumulativo. Su tale base il conto in esame è dichiarato irregolare sotto il profilo formale: non contiene tutti gli elementi richiesti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996, poiché le sezioni sugli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione sui versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze e i singoli importi.
La Corte rileva inoltre la violazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili. L’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924 esclude il discarico dell’agente che abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. L’art. 19 del regolamento sul servizio economale impone di tenere costantemente aggiornati i libri e i registri occorrenti, e l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità onera l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria. Nel caso concreto non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e si registra un difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione.
Quanto alle ricevute di riscossione mancanti, la Corte prende atto della dichiarazione dell’amministrazione, che ha attestato come esse non possano essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non è considerata irregolare.
Sul contestato ammanco, la difesa ha chiarito che la dicitura da registrare sulla bolletta n. 8539 indica che il software in uso all’amministrazione non ha mai registrato l’incasso, circostanza confermata dal responsabile del settore nel corso dell’istruttoria. Mancando la prova dell’effettiva riscossione materiale, e non potendo questa essere presunta dalla mera presenza di un titolo non validato dal sistema informatico, il collegio esclude l’addebito. Accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate e ricevute in atti, e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse, il conto è dichiarato irregolare senza ammanco. Sulla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, la Corte osserva che tutte le sentenze contabili sono comunicate all’amministrazione di appartenenza, parte necessaria del giudizio.
Nota della Redazione
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