Estinzione del processo contabile per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 234 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, quando il processo è interrotto per decesso della parte, la mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi ne determina l’estinzione di diritto, dichiarabile anche d’ufficio con sentenza. Il termine decorre dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti e, in ogni caso, dalla conoscenza legale dell’interruzione. All’estinzione consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un ricorso accolto dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, che aveva riconosciuto il diritto di un’orfana maggiorenne inabile al lavoro e nullatenente alla reversibilità del trattamento pensionistico di guerra, disponendo il rinvio degli atti all’amministrazione per il completamento del procedimento.

L’amministrazione proponeva appello avverso tale sentenza e chiedeva la sospensione dell’esecuzione. Nel corso del giudizio, l’appellata decedeva: il decesso, accertato dapprima mediante certificazione anagrafica, conduceva all’interruzione del processo all’udienza dell’08.10.2004. Nessuna delle parti attivava la riassunzione, e il giudizio veniva nuovamente fissato per la decisione con decreto del 10.06.2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto il quadro normativo applicabile. L’art. 300 c.p.c., che regola l’interruzione del processo, trova applicazione nel giudizio contabile in forza del rinvio dinamico alle norme e ai termini della procedura civile consentito dall’art. 26 del r.d. 1038 del 1933. Il Collegio dà atto che tale regolamento è stato poi abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), dell’allegato al d.lgs. 174/2016, con l’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.

Da ciò la Corte fa discendere la rilevanza dell’art. 305 c.p.c., secondo cui il processo si estingue se non è proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, e dell’art. 109, comma 6, c.g.c., di identico contenuto. Sul piano della competenza, la dichiarazione di estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione, richiamando il precedente Cass. n. 2040/1984.

Quanto alla decorrenza del termine, la Sezione puntualizza che esso muove dalla data della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti, ovvero dalla cosiddetta conoscenza legale dell’interruzione, come affermato da Corte cost. 261/2010, Cass. 15004/2024, Cass. 773/2013 e Cass. 3783/2012.

Nel caso concreto, il processo di appello non risulta riassunto entro i termini perentori di legge. L’estinzione opera dunque di diritto e può essere dichiarata anche d’ufficio con sentenza, ai sensi degli artt. 111, commi 1 e 4, c.g.c. e 307 c.p.c. Inoltre, per effetto degli artt. 111, comma 6, c.g.c. e 310, comma 2, c.p.c., consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese di giustizia e di lite restano non liquidabili, restando quelle di lite a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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