Indebito pensionistico da integrazione al minimo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 453 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante da erronea liquidazione dell’integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, l’Amministrazione è tenuta a rideterminare il trattamento anche a distanza di tempo, non essendo la sola scadenza dei termini procedimentali ostativa all’esercizio del potere di riliquidazione. Il recupero delle somme indebitamente erogate, tuttavia, non è dovuto quando il percettore in buona fede abbia maturato e consolidato nel tempo un legittimo affidamento, valutato alla luce del decorso del tempo, della rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e delle ragioni della modifica del trattamento. In tal caso l’indebito è dichiarato irripetibile e l’INPS è tenuto alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali, senza rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità dal 25.10.1994 e di pensione di vecchiaia erogata dall’INPS dall’agosto 2008. Con lettera del 29.12.2022, pervenuta il 10.02.2023, l’Istituto ha comunicato la riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° ottobre 2017, con un debito a carico della ricorrente di € 12.608,08 sino al 31 gennaio 2023.
La ricorrente ha contestato il provvedimento, evidenziando l’assenza di variazioni lavorative o reddituali e il lungo tempo trascorso dalla prima erogazione. Ha chiesto in via cautelare la sospensione della trattenuta e nel merito l’annullamento della riliquidazione, l’accertamento del diritto al trattamento nella misura originaria e, in ogni caso, la declaratoria di irripetibilità dell’indebito. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 98/2023 per assenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce l’orientamento delle Sezioni riunite in materia. Richiama Sezioni Riunite n. 7/2007, secondo cui, in assenza di dolo, il disposto dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 va letto alla luce della sopravvenuta legge n. 241/1990: decorso il termine per il provvedimento definitivo, il recupero non è più possibile per il consolidarsi dell’affidamento. Ricorda poi Sezioni Riunite n. 7/2011, che hanno ribadito il potere di modifica del trattamento provvisorio data la sua natura interinale.
Il percorso è completato da Sezioni Riunite n. 2/2012, che hanno in parte rivisitato il precedente del 2007: la sola scadenza del termine non è ostativa al recupero, ma resta fermo il principio di affidamento del percettore in buona fede, da individuare attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità concreta dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.
Quanto ai recuperi da superamento dei limiti di cumulo tra pensione e redditi, la Corte richiama l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e la Tabella F, nonché Sezioni Riunite n. 4/2008: oltre il termine annuale spetta al giudice valutare se l’indebito sia o meno ripetibile. Esclude invece l’applicazione dell’art. 52 legge n. 88/1989 e dell’art. 13 legge n. 412/1991, riferiti all’indebito della gestione privata di competenza del giudice del lavoro.
Nel merito, il giudice ritiene non accoglibile la domanda di annullamento della riliquidazione: l’INPS è tenuto a rideterminare il trattamento erroneamente liquidato in misura maggiore, come avvenuto nel caso concreto, in cui la ricorrente non aveva diritto all’integrazione al minimo dalla percezione della pensione diretta. Tuttavia, considerati il tempo trascorso tra l’erogazione del 1994 e il provvedimento del 2022 e la buona fede della ricorrente, l’indebito di € 12.608,08 è dichiarato irripetibile. Il ricorso è quindi parzialmente accolto.
Sugli oneri accessori la Corte applica Sezioni Riunite n. 33/2017: l’INPS deve restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute successive, senza rivalutazione monetaria. Il resistente è condannato alle spese di lite di € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
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