Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio con pagamento del 50 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 45 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. costituisce una definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa, ammessa solo se il convenuto in primo grado presenta la richiesta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e previo parere favorevole del pubblico ministero. Il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, effettuato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di ammissione, determina il perfezionamento del procedimento. Ne consegue la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con declaratoria che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata, restando ferma la condanna alle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza. L’accesso al rito presuppone che l’azione di responsabilità non abbia ad oggetto una fattispecie di doloso arricchimento del soggetto agente.

Il Fatto

La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva in giudizio un già dipendente della Regione Campania, funzionario direttivo collocato in quiescenza, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno erariale, oltre interessi e spese. La pretesa scaturiva da un’attività di indagine della Guardia di Finanza, che aveva evidenziato la titolarità, in capo al convenuto, di una posizione contributiva per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in un arco temporale pluriennale, in asserita violazione del dovere di esclusività imposto ai dipendenti pubblici.

Il danno pubblico era stato quantificato nel montante lordo dei compensi percepiti, al netto di quanto già recuperato dall’Amministrazione regionale. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e formulava preliminarmente istanza di rito abbreviato, offrendo il pagamento di una somma pari al 50 per cento dell’importo azionato in citazione. La questione giunge pertanto davanti al giudice contabile per la definizione alternativa del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la ritualità dell’istanza. Il rito abbreviato era stato proposto nella comparsa di risposta, con acquisizione del preventivo e concorde parere del pubblico ministero, per un importo pari al 50 per cento della pretesa risarcitoria. Il Collegio ha poi escluso che l’azione di responsabilità avesse ad oggetto una fattispecie di doloso arricchimento del soggetto agente, condizione che preclude l’accesso al rito.

Con decreto il Collegio aveva ammesso la richiesta, riconoscendo la ricorrenza delle condizioni dell’art. 130 c.g.c. La norma è richiamata nella sua funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e nello scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, mediante pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa azionata in citazione.

La somma offerta è stata reputata congrua, avuto riguardo all’entità del danno e alla condotta del convenuto come rappresentata in citazione. Il pagamento è stato eseguito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di ammissione.

All’udienza il pubblico ministero ha espresso il proprio assenso all’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del procedimento e alla declaratoria di estinzione del giudizio. La causa è stata quindi riservata in decisione.

Il Collegio ha concluso che, essendo stato ritualmente effettuato il pagamento della somma portata dal decreto di ammissione nel termine di legge, il giudizio va definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Le spese di giudizio, in base al criterio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da nota allegata al dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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