Distrazione di contributi pubblici: la forma dell’aiuto non è lo scopo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 76 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile per illecita distrazione di contributi pubblici presuppone, sotto il profilo oggettivo, la frustrazione dello scopo o del programma di intervento che l’amministrazione intende perseguire con l’erogazione; non è sufficiente dimostrare che il beneficiario abbia impiegato la somma per spese diverse da quelle corrispondenti alla forma tecnica dell’aiuto. La forma di erogazione del contributo — nella specie il concorso nel pagamento degli interessi — non costituisce la finalità pubblica perseguita, ma solo il modo con cui si provvede al sostegno economico. La riduzione dell’impatto degli interessi passivi integra lo scopo precipuo del programma solo quando il finanziamento sia espressamente finalizzato a sostenere l’abbattimento di tali oneri per contrastare una crisi di liquidità e supportare l’accesso al credito. Eventuali condotte inadempienti del beneficiario, pur rilevando ai fini della revoca o della decadenza in via amministrativa e del conseguente obbligo restitutorio, non sono valutabili in termini di responsabilità per danno erariale se non hanno vanificato le finalità pubbliche.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società agricola beneficiaria di un contributo pubblico e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna solidale al pagamento di € 285.000 in favore della Provincia erogante. La somma, concessa a titolo di acconto su un finanziamento destinato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sarebbe stata dolosamente distolta dalle finalità pubblicistiche e destinata a soggetti soci della beneficiaria, riconducibili a familiari o conoscenti dell’amministratore.

La notizia di danno era emersa da una denuncia della Guardia di finanza. Il connesso procedimento penale, a carico del solo amministratore per truffa aggravata e malversazione, si era concluso con una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In sede amministrativa la Provincia aveva disposto la decadenza dal contributo e la restituzione dell’acconto; il contenzioso civile era stato definito con il rigetto della domanda della società e con la declaratoria di improcedibilità dell’appello. La beneficiaria è rimasta contumace; il solo amministratore si è costituito, eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, la piena inerenza dei versamenti contestati al progetto finanziato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, precisando che in questa sede rileva solo l’astratta configurabilità del rapporto di servizio, cioè la relazione funzionale che, secondo la prospettazione attorea, inserisce il convenuto nell’attività dell’ente. L’accertamento concreto dei doveri di servizio violati attiene invece al merito.

Analoga sorte ha avuto l’eccezione di prescrizione. Pur condividendo l’individuazione del dies a quo nel sopralluogo del 27.7.2012, la Sezione ha ritenuto tempestiva l’azione in forza dei molteplici atti interruttivi: l’ordinanza ingiunzione del 2013, con effetti estensivi ai coobbligati solidali ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., i solleciti successivi e, soprattutto, la costituzione di parte civile nel processo penale del 2018, con effetti permanenti fino alla sentenza del 2020. Non è applicabile ratione temporis la disposizione sostanziale dell’art. 66 c.g.c., entrata in vigore il 7.10.2016, successivamente alle condotte contestate.

Nel merito, il passaggio decisivo riguarda l’esatta individuazione dello scopo pubblico. La Procura riteneva che, essendo l’aiuto concesso nella forma del concorso nel pagamento degli interessi, qualsiasi utilizzo diverso integrasse distrazione. Il Collegio ha respinto questa ricostruzione teleologica: dall’esame sistematico del programma di azione regionale emerge che le finalità perseguite consistono nel sostegno di azioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nella corretta gestione degli effluenti zootecnici. La forma dell’aiuto non è la finalità, ma solo la modalità di erogazione. Il pacifico impiego dell’acconto per spese diverse dagli interessi mutuatari non è dunque, per ciò solo, fonte di responsabilità erariale.

Quanto alla verifica dell’inerenza dei versamenti, la documentazione contabile prodotta dal convenuto ha fornito supporto probatorio alla tesi difensiva. Gli assegni in favore delle società socie risultano riferibili a forniture pagate direttamente o a finanziamenti soci; quelli in favore di terzi al saldo del prezzo per l’acquisto di quote della società titolare del terreno destinato all’impianto. La mancata indicazione della causale non è stata ritenuta sufficiente a escludere la valenza probatoria della produzione. La domanda è stata quindi respinta integralmente, con condanna dell’amministrazione erogante alla refusione delle spese di lite in favore del solo convenuto costituito, liquidate in € 2.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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