Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 236 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, la quota retributiva del personale militare cessato dal servizio va calcolata applicando l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995, e non l’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973. L’intervenuto pagamento degli arretrati da parte dell’Inps non determina la cessata materia del contendere ove il ricorrente non abbia modificato le proprie conclusioni: il giudice deve pronunciare sentenza di accertamento del diritto, restando impregiudicata la verifica dell’esatto adempimento. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e in quiescenza dal 31 marzo 2019, è titolare di pensione liquidata con il sistema misto, con attribuzione delle aliquote previste dall’art. 44, d.p.r. n. 1092/1973. Con ricorso chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 sulla quota computata con il sistema retributivo, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’Inps si costituiva rappresentando di procedere al ricalcolo secondo l’aliquota del 2,44 per cento, in aderenza alla sentenza delle SS.RR. n. 1/2021, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente si opponeva, escludendo i presupposti della cessazione, non essendo intervenuta né la riliquidazione né il pagamento degli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, d.p.r. n. 1092/1973, con applicazione della percentuale ivi prevista. Il collegio ricostruisce il contrasto interpretativo “orizzontale” insorto tra le Sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti, risolto dalle Sezioni Riunite in sede di questione di massima ai sensi degli artt. 11 e 114 c.g.c..
Le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM hanno affermato che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile. Con la successiva sentenza n. 12/2021/QM le Sezioni Riunite hanno esteso il medesimo criterio ai militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni.
Nel caso di specie l’Inps ha depositato il provvedimento di riliquidazione conforme ai richiamati principi, unitamente al cedolino dal quale risultano erogati gli arretrati. La Corte rileva che l’Istituto ha dato corretta applicazione alla disciplina. Tuttavia, in mancanza di una modifica delle conclusioni del ricorrente con adesione alla richiesta di cessazione, e tenuto conto che la domanda originaria chiedeva l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento, non è possibile dichiarare la cessata materia del contendere: occorre pronunciare sentenza di accertamento del diritto, lasciando impregiudicata la possibilità di verificare l’esatto adempimento in esito all’accredito del dovuto.
Ne discende l’accoglimento parziale del ricorso, dovendosi riconoscere l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento annuo per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della quota retributiva. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati dalle SS.RR. n. 10/QM/2002. La novità della questione e il parziale accoglimento giustificano l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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