Giudizio di ottemperanza, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 101 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, con l’adozione del provvedimento richiesto, determina la carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire del ricorrente. Tale interesse, in virtù del principio espresso dall’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, co. 2, c.g.c., deve permanere inalterato fino alla definizione della causa e richiede un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Parte ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 228/2024, con cui era stato riconosciuto il diritto alla ricongiunzione contributiva dei periodi di servizio svolti presso i Vigili del Fuoco e il conseguente obbligo per l’amministrazione di definire il procedimento amministrativo.

Deduceva l’inerzia del Ministero dell’Interno, nonostante la notifica della sentenza e la diffida trasmessa via PEC. Domandava quindi l’ottemperanza e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva rappresentando di aver emesso il decreto una tantum in luogo di pensione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere; il ricorrente, preso atto dell’esecuzione, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice rileva che agli atti non vi è prova del rispetto dell’art. 218, co. 1, c.g.c., che impone la proposizione dell’azione di ottemperanza con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza. Nel caso di specie, il ricorrente aveva eseguito gli adempimenti propri del giudizio pensionistico di cognizione, notificando all’amministrazione il decreto di fissazione dell’udienza già comunicato dalla Segreteria.

Tale irregolarità risulta tuttavia sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente. La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui il giudizio di ottemperanza, caratterizzato dalla mera verifica dell’adempimento al comando contenuto in una sentenza di merito, è disciplinato da una procedura più snella rispetto a quella del giudizio pensionistico ordinario.

Nel merito, il giudizio verte sull’esecuzione della sentenza n. 228/2024, che aveva dichiarato il diritto alla ricongiunzione ai sensi degli artt. 113-115 d.P.R. n. 1092/1973 e accertato la fase di stasi del procedimento, in quanto il Ministero non aveva emesso il decreto una tantum.

Entrambe le parti concordano che, dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha emesso il provvedimento, trasmettendolo all’INPS e al ricorrente, il quale ha dichiarato di non avere più interesse. L’amministrazione ha così dato esecuzione al giudicato.

Il giudice conclude che rispetto al ricorso per ottemperanza è venuto meno l’interesse ad agire per carenza sopravvenuta, ricollegabile a una modificazione della situazione di fatto tale da riverberare i suoi effetti sull’interesse, che deve sussistere fino alla definizione della causa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate integralmente, avendo il giudizio trovato definizione su una questione preliminare ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c.; nulla per le spese di giustizia in forza del principio di gratuità dell’art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Tutte le 799 sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *