Discarico dell’agente contabile e regolarità del conto a zero (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 117 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale compilato d’ufficio dall’amministrazione, quando l’agente contabile non vi abbia adempiuto, non può essere dichiarato regolare sulla sola base del riscontro che non risultano versamenti. L’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924 impone che l’agente sia invitato con atto dell’ufficiale giudiziario a riconoscere e sottoscrivere il conto prima della trasmissione alla Corte dei conti. L’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile fissa l’udienza per i conti compilati d’ufficio. L’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile consente il discarico solo quando sia stato accertato l’effettivo carico del conto, anche mediante supplemento istruttorio.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2020. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, dopo l’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile. Il conto non reca la firma dell’agente e non evidenzia somme riscosse o versate: si tratta di un c.d. conto “a zero”.
Il Magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale ha rilevato che l’ente non aveva invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto e che i riscontri comunali non erano esaustivi. La Corte, con ordinanza istruttoria, ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per completare l’accertamento del carico.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la verifica del conto giudiziale formato d’ufficio quando l’agente contabile non abbia provveduto e non compaia in giudizio. Il Collegio muove dalla sequenza procedimentale prevista dal r.d. n. 827/1924, che impone all’amministrazione di invitare l’agente, con atto dell’ufficiale giudiziario, a riconoscere e sottoscrivere il conto prima della trasmissione alla Corte.
Nel caso concreto la Procura aveva osservato che i riscontri dell’ente comprovavano soltanto l’assenza di versamenti, non anche l’assenza di riscossioni a titolo di imposta di soggiorno. Il conto “a zero”, pertanto, non risultava di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del carico dichiarato.
Di qui la rimessione degli atti al Magistrato istruttore e il supplemento istruttorio. L’ente ha verificato i pernottamenti nella struttura ricettiva per l’anno 2020, accertando che non vi è stata alcuna presenza.
Su questa base il Collegio, in adesione alle conclusioni della Procura regionale, ha dichiarato la regolarità del conto e disposto il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’agente.
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Nota della Redazione
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