Divieto di pronuncia oltre il chiesto: pensione privilegiata non richiesta (Corte dei Conti Sez. I App. n. 110 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il thema decidendum è delimitato dalla domanda proposta dal ricorrente. Il ricorrente che si limiti a chiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, essendo già titolare di un trattamento privilegiato di categoria superiore, non propone anche domanda di pensione privilegiata per la nuova infermità. Il giudice che riconosca d’ufficio tale ulteriore prestazione, non richiesta, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posto dall’art. 112 cod. proc. civ. e dall’art. 101 cod. giust. contabile. La statuizione è pertanto riformata nei limiti dell’eccesso, restando fermo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la relativa ascrivibilità di categoria, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il Fatto
Un ex ispettore superiore della Polizia di Stato, collocato in quiescenza, impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e la conseguente determinazione dirigenziale, limitatamente alla parte in cui negavano il riconoscimento della causa di servizio per due infermità. Il ricorrente chiedeva nuovi accertamenti sanitari e l’annullamento dell’atto impugnato.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e, recependo il parere del Collegio medico-legale, riconosceva la dipendenza da causa di servizio di una delle infermità, ascrivendola alla VII categoria, con decorrenza dalla data della domanda. Lo stesso giudice riconosceva però anche la pensione privilegiata, oltre rivalutazione e interessi, pur non essendo stata domandata. Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS, dolendosi dell’errato riconoscimento e della omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale eccepita.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello muove dalla esatta individuazione dell’oggetto della domanda di primo grado. Il ricorrente aveva impugnato il decreto dirigenziale che, pur disconoscendo il nesso causale per le due infermità dedotte, aveva già riconosciuto il trattamento privilegiato di IV categoria con decorrenza dal collocamento in quiescenza. La domanda attorea era quindi circoscritta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle nuove patologie.
Da qui la conclusione: il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata di categoria superiore, non aveva chiesto anche il riconoscimento della pensione di privilegio riferita alle ulteriori infermità. Il giudice di prime cure, riconoscendo tale prestazione non domandata, è incorso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, presidiato dall’art. 112 cod. proc. civ. e dall’art. 101 cod. giust. contabile.
La Corte sottolinea la coerenza di questa lettura con il contenuto dell’atto impugnato, che aveva attribuito al pensionato la pensione privilegiata ordinaria di quarta categoria, da durare a vita, con importi progressivamente elevati. La statuizione di primo grado va dunque annullata nella parte in cui ha riconosciuto la pensione di privilegio di categoria VIII, mentre resta ferma la statuizione che, sulla base del parere del Collegio medico-legale, ha accertato che l’infermità è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla VII categoria di tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dalla data della domanda.
La Sezione affida poi all’Amministrazione la valutazione delle refluenze di tale accertamento sul trattamento previdenziale, con adozione delle relative determinazioni dirigenziali, soggette al sindacato giurisdizionale. L’appello è pertanto accolto parzialmente. Le spese di difesa sono compensate in ragione del parziale accoglimento, mentre nulla si dispone per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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