Responsabilità erariale da contributi agricoli e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 115 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi comunitari, l’occultamento doloso del danno rileva ai fini della decorrenza della prescrizione e si ravvisa nell’utilizzo di titoli di spesa e quietanze funzionali a rappresentare investimenti solo apparenti, non emergendo le anomalie dal mero esame documentale dell’organo pagatore. Il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, dal momento della scoperta del danno. Nel processo contabile la regola di giudizio è quella del “più probabile che non”, distinta dal canone penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con conseguente autonomia del giudizio erariale rispetto a quello penale. La mancata confutazione integrale delle controdeduzioni difensive non invalida l’atto di citazione, non sussistendo obbligo di motivazione in capo alla Procura erariale in ordine al rigetto delle deduzioni.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna condannava il titolare di una ditta individuale, in proprio e quale legale rappresentante della medesima azienda agricola, a pagare in favore dell’organismo pagatore la somma di € 49.163,10, oltre rivalutazione, interessi e spese. La condanna riguardava l’indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo, nell’ambito della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, per l’ammodernamento delle aziende agricole.

Avverso la pronuncia l’appellante proponeva gravame, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa del processo penale, la nullità della sentenza e dell’atto di citazione, la declaratoria di intervenuta prescrizione e, in subordine, la rideterminazione della somma nella minore misura di € 13.162,30. L’appellante arrivava davanti al giudice di secondo grado dopo il rigetto delle eccezioni in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello affronta anzitutto le questioni processuali. Rigetta la richiesta di discussione in videoconferenza, poiché la facoltà prevista dall’art. 85 del d.l. n. 18/2020 era temporalmente delimitata alla durata dell’emergenza pandemica e la relativa efficacia è venuta meno con il cessare della situazione emergenziale. Accoglie invece l’istanza di trattazione cartolare: l’art. 196 C.G.C., che sanziona con l’improcedibilità la mancata comparizione dell’appellante, non è applicabile quando sia lo stesso appellante a chiedere la decisione allo stato degli atti, senza opposizione della Procura, in coerenza con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Costituzione.

Nel merito, il Collegio conferma il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio in attesa del processo penale, non sussistendo il rapporto di pregiudizialità richiesto dall’art. 106 C.G.C.. Il giudice contabile dispone di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della responsabilità, con la regola del “più probabile che non”, come affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ord. n. 6/2018. La richiesta di archiviazione penale non rileva, riguardando altri soggetti e non essendo idonea a dimostrare che i lavori non siano stati eseguiti.

Infondati sono anche i motivi sulla nullità dell’atto di citazione. L’atto delineava con sufficiente chiarezza le condotte contestate e l’ultrapetizione è esclusa, poiché la domanda mirava a evidenziare lo scambio vicendevole di lavori e pagamenti tra aziende beneficiarie, in violazione delle presunzioni di gratuità delle prestazioni “in economia” e dell’obbligo di cofinanziamento. Quanto all’asserito mancato esame delle controdeduzioni, il Collegio ricorda che la mancata confutazione integrale non invalida l’atto, non essendovi obbligo di motivazione sul rigetto delle deduzioni.

Sulla prescrizione, la Corte conferma la tempestività dell’azione. L’occultamento doloso del danno è ravvisato nell’utilizzo di titoli di spesa e quietanze volti a rappresentare investimenti solo apparenti. Le anomalie non erano rilevabili dal mero esame documentale dell’organo pagatore, essendo emerse solo a seguito di accertamenti bancari e analisi dei flussi finanziari della Guardia di Finanza. Il dies a quo coincide con la segnalazione di danno del 19.04.2021, rispetto alla quale l’invito a dedurre risultava tempestivo.

Quanto alla richiesta istruttoria di prova testimoniale, essa è rigettata perché inidonea a superare le contestazioni sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il quadro probatorio, fondato su fatturazioni sovrapponibili e flussi finanziari sostanzialmente nulli, è ritenuto sufficiente per affermare la responsabilità, a nulla rilevando la mancata revoca del contributo da parte dell’organismo pagatore o l’esecuzione delle opere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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