Controlli interni degli enti locali: obbligo di reportistica e adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 34 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, articolato nelle sei tipologie previste dall’art. 147 del TUEL e dagli articoli da 147-bis a 147-quinquies, assolve una funzione di presidio del buon andamento e della sana gestione finanziaria, non risolvendosi in un mero adempimento formale. Le Sezioni regionali di controllo verificano l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi, l’osservanza dei vincoli organizzativi e contabili e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. L’attività di reportistica periodica, tradotta in atti formali di ufficializzazione, costituisce elemento centrale per disporre di flussi informativi congrui e tempestivi. La scelta degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità deve fondarsi su tecniche di campionamento motivate, capaci di intercettare le aree di rischio, non esaurendosi in un’estrazione casuale semplice.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha esaminato il sistema dei controlli interni degli esercizi 2022 e 2023 nei Comuni sopra i 15.000 abitanti della provincia, sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai Sindaci. L’indagine muove dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2024/INPR, che ha approvato le Linee guida e il relativo questionario, e dal programma di controllo della stessa Sezione. L’ambito soggettivo è circoscritto ai cinque Comuni rientranti nei parametri demografici, i quali hanno ritualmente trasmesso le relazioni attraverso la piattaforma informatica dedicata.
Il referto ricostruisce il quadro normativo del sistema dei controlli interni, esamina le risposte fornite dai Comuni e formula osservazioni in chiave collaborativa, lasciando agli enti l’adozione delle misure correttive. La finalità è ricognitiva: i dati sono stati utilizzati come attestati dagli enti, senza attività istruttoria specifica, rinviandosi a successivi referti gli approfondimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 148 del TUEL, che impone ai Sindaci dei Comuni sopra i 15.000 abitanti di trasmettere annualmente alla Sezione regionale un referto sul sistema dei controlli interni, redatto secondo le Linee guida della Sezione delle Autonomie. Tale referto integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie e concorre al controllo di cui ai commi 166 e ss. dell’art. 1 della legge n. 266/2005.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione sottolinea che le verifiche successive vanno condotte secondo i principi generali di revisione aziendale e mediante motivate tecniche di campionamento. Il campione deve essere sufficientemente rappresentativo, con criteri che tengano conto del diverso rischio di irregolarità delle categorie di atti. La Corte richiama il consolidato orientamento della magistratura contabile, per cui la previsione di report annuali o semestrali non risponde pienamente alla finalità di correggere tempestivamente le irregolarità, occorrendo monitoraggi più frequenti. Dai riscontri emerge che gli enti hanno prevalentemente utilizzato il metodo dell’estrazione casuale semplice, senza indicare i parametri di selezione del campione.
Sul fronte della reportistica, il Collegio rileva che il numero di report ufficializzati risulta generalmente inferiore a quelli prodotti e che nessun Comune ha avviato azioni correttive in base ai report ufficializzati, né sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione tra le tipologie di controllo. La Sezione ribadisce che la scarsa propensione a trasfondere i report in provvedimenti formali può tradursi in una mancata tempestiva adozione degli atti di adeguamento della programmazione, esprimendo riluttanza a intervenire con provvedimenti correttivi.
La Corte esamina quindi il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Rileva un quadro complessivamente positivo nell’approccio degli enti, ma con margini di miglioramento: l’utilizzo incompleto degli indicatori, specie di carattere economico-finanziario; il livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, talvolta modesto e in peggioramento; l’impiego parziale degli indicatori di controllo strategico e la mancata adozione, in alcuni enti, dei provvedimenti ricognitivi dello stato di attuazione dei programmi. Quanto alle misure di prevenzione della corruzione, emerge la difficoltà della maggior parte dei Comuni a dare attuazione alla rotazione degli incarichi.
Il Collegio conclude approvando il referto e disponendone la trasmissione al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al Presidente del Consiglio dei Comuni e ai Sindaci, ai Segretari generali, ai Consigli comunali e agli organi di revisione dei Comuni interessati. La natura del controllo è fondamentalmente collaborativa, restando rimessa alle Amministrazioni l’azione di adeguamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.