Pensione privilegiata: onere di provare i fatti di servizio e parere CVCS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 322 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, il diritto presuppone che le infermità dipendano da fatti di servizio e siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968. Il rapporto causale o concausale efficiente e determinante, richiesto dall’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, può sussistere anche in presenza di una predisposizione individuale, purché il fatto di servizio spieghi forza preminente rispetto ad altri fattori. Grava sul ricorrente, pur nella mitigazione del principio di prossimità della prova, l’onere di prospettare e dimostrare quali profili del servizio espletato, per natura, qualità o modalità, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’insorgenza della patologia. Il parere negativo del CVCS, congruamente motivato, è attendibile quando il ricorrente non offra elementi capaci di incrinarne le conclusioni.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di Assistente Capo Coordinatore presso una casa circondariale, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “persistente stato d’ansia reattivo in trattamento farmacologico” e, per l’effetto, la pensione privilegiata di tabella A, ottava categoria, con decorrenza dal 1 settembre 2021.
La domanda amministrativa del 2 marzo 2016 era stata rigettata dall’amministrazione di appartenenza con decreto del 4 maggio 2022, previo parere negativo del CVCS, che aveva escluso documentate situazioni conflittuali di servizio idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo dell’infermità. Di qui il ricorso alla Corte dei conti, con contestuale domanda di pensione di privilegio presentata all’INPS il 25 agosto 2021 e rimasta inevasa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari del Ministero della Giustizia. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, poiché il petitum sostanziale mira al conseguimento della pensione privilegiata e non all’annullamento in sé dell’atto; né rileva che il ricorrente abbia impropriamente discorso di “annullamento”. Sussiste altresì la legittimazione passiva del Ministero, quale amministrazione procedente in ordine all’accertamento della dipendenza causale.
Nel merito, la Corte ha ricordato il quadro normativo: l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 subordina la pensione privilegiata alla dipendenza delle infermità da fatti di servizio e alla loro ascrivibilità alla tabella A; l’art. 64 richiede un rapporto causale o concausale efficiente e determinante. I fatti di servizio possono operare anche come concause, non necessariamente come causa unica, ed è riconoscibile la causa di servizio anche in caso di predisposizione del dipendente, purché senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve, il fatto di servizio sia quello quantitativamente più rilevante e l’evento sia direttamente riconducibile al servizio.
La Corte ha poi ribadito che il ricorrente deve provare i fatti di servizio rilevanti. Nel caso concreto tale prova è mancata. L’istanza di accertamento risale al 2 marzo 2016, dunque in epoca anteriore all’episodio del 26 maggio 2017 su cui si concentra la perizia di parte; il certificato del Dipartimento di salute mentale dell’ASP attestava un primo contatto già nel 2004. I rapporti di servizio in atti descrivevano l’attività svolta nei limiti delle mansioni ordinarie dell’agente, senza significative deviazioni, e il rapporto della casa circondariale ha escluso espressamente l’impiego esterno alla struttura.
Quanto all’episodio del 2017, la Corte ha rilevato che non si trattò di aggressione fisica: la condotta del detenuto, in stato di ebbrezza e chiuso nella propria stanza, si sostanziò in parole offensive e minacciose rivolte ad altro detenuto, poi estese ai pubblici ufficiali sopraggiunti. L’evento, per collocazione temporale e modalità, è privo di significatività etio-patogenica.
Il Collegio ha quindi escluso che la perizia di parte potesse stimolare l’ingresso di una CTU, risolvendosi in un richiamo intuitivo alla severità del lavoro di agente e non misurandosi con i profili ordinari del mansionario. Le “perfrigerazioni” richiamate in ricorso, peraltro, non sono state ricollegate scientificamente alla specifica patologia. Il parere del CVCS è stato pertanto ritenuto attendibile, congruo nella istruttoria e nella motivazione. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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