Il controllo preventivo non opera su atto già eseguito (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 137 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti deve necessariamente aver luogo prima che l’atto venga posto in esecuzione, anche per gli atti aggiuntivi rispetto a un contratto principale, in quanto atti dotati di propria consistenza e assoggettati a un procedimento di controllo distinto, ancorché collegato, a quello dell’atto cui accedono. Ne consegue l’impossibilità per la Corte di esercitare le funzioni di controllo preventivo rispetto a un provvedimento che abbia già esplicato, in tutto o in parte, i suoi effetti. La buona fede dell’amministrazione, reclamata per giustificare la tardiva sottoposizione a controllo di un atto, è irrilevante ai fini dell’ammissibilità del controllo medesimo.
Il Fatto
Con decreto n. 38 del 07.05.2026, approvato con oltre un anno di ritardo, le Gallerie degli Uffizi hanno sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana l’atto di sottomissione rep. 713/2025, stipulato con un RTI per lavori di restauro architettonico e strutturale dello scalone monumentale lorenese, per un importo di euro 509.849,23 IVA esclusa.
La trasmissione tardiva era emersa nel corso di un parallelo procedimento di controllo sul decreto n. 21/2026, all’esito del quale l’amministrazione aveva stralciato l’atto eccedente dal contratto principale e lo aveva autonomamente sottoposto alla Corte. L’istruttoria ha rivelato che i lavori oggetto dell’atto erano già stati integralmente eseguiti, con presa in consegna anticipata e riapertura al pubblico dello scalone.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che rilevi, nel caso di specie, l’elemento soggettivo della buona fede dell’amministrazione, posto che la questione decisiva attiene alla natura stessa del controllo e alla sua collocazione temporale rispetto all’esecuzione dell’atto.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il controllo preventivo deve necessariamente aver luogo prima che l’atto venga posto in esecuzione, come affermato dalla deliberazione SCCLEG n. 16/2010/P. Tale principio comporta l’impossibilità di esercitare il controllo su un provvedimento che abbia già esplicato i propri effetti, con la conseguenza che la Corte non può deliberare su un atto ormai eseguito.
Nel caso di specie, l’atto di sottomissione riguardava lavori integralmente conclusi, come dimostrato dalla presa in consegna anticipata e dalla riapertura al pubblico dell’area interessata. La Corte ha osservato che, sebbene possa residuare il saldo finale dei lavori subordinato al certificato di collaudo, ciò non vale a rendere l’atto ancora assoggettabile a controllo preventivo, il quale presuppone che l’esecuzione non sia ancora iniziata.
La circostanza che l’atto aggiuntivo risulti previsto in un quadro finanziario autonomo rispetto al contratto principale potrebbe assumere rilevanza solo in occasione di futuri atti del medesimo contratto, per valutare il rapporto di presupposizione tra gli atti. Tale considerazione, però, non incide sulla sorte dell’atto oggetto dell’odierno controllo, che resta ormai eseguito.
La Corte ha pertanto dichiarato il non luogo a deliberare, disponendo la trasmissione della deliberazione all’amministrazione e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.