Eredi chiamati e ordine di messa in sicurezza: serve prova dell’accettazione (TAR Lazio n. 572 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco, per fronteggiare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, imponga ai chiamati all’eredità l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un fabbricato, qualora l’Amministrazione non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità, espressa o tacita, e dunque dell’acquisto della titolarità o del possesso del bene. In tal caso manca una relazione qualificata in termini di proprietà o possesso tra il destinatario e la res da mettere in sicurezza, con conseguente difetto di legittimazione passiva. Ove sussista un pericolo per la pubblica incolumità, l’Ente può attivare la procedura dell’art. 481 cod. civ. per far fissare al chiamato un termine entro cui dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità.

Il Fatto

A seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, il Comune ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha ordinato lo sgombero, il divieto di accesso e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di un fabbricato pericolante, indirizzando il provvedimento, tra gli altri, nei confronti della ricorrente, qualificata come “possibile proprietaria/possessore/occupatore” e come erede di un precedente titolare.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza, deducendo di non avere mai avuto alcun titolo di collegamento con l’immobile né di avere accettato l’eredità. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la determinazione con cui il Comune le ha posto a carico le spese degli interventi. Il Comune si è costituito, sostenendo che la ricorrente avesse acquistato iure hereditatis la proprietà del bene, o comunque ne avesse il possesso attuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sul motivo assorbente della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza attuale di una relazione qualificata tra la ricorrente e il bene da mettere in sicurezza. L’Ente non ha dimostrato l’avvenuta accettazione dell’eredità, espressa o tacita, e dunque l’acquisto della proprietà o del possesso.

Il principio si allinea alla prevalente giurisprudenza amministrativa, richiamata nel provvedimento, secondo cui è illegittima l’ordinanza comunale che impone ai chiamati all’eredità gli interventi di messa in sicurezza, quando l’Ente non abbia provato l’accettazione dell’eredità mediante la presa di possesso dell’immobile. Sono a tal fine irrilevanti gli atti che, ammettendo altra interpretazione, non denotino in modo univoco l’assunzione della qualità di erede.

Il Collegio ribadisce che, ove emerga un pericolo per la pubblica incolumità, da accertare rigorosamente con accurata istruttoria prima dell’adozione del provvedimento, l’Amministrazione può individuare i soggetti tenuti agli interventi attivando la procedura dell’art. 481 cod. civ., che consente di far fissare al chiamato un termine entro cui dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità.

Nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato di non avere accettato l’eredità nel termine decennale e la documentazione prodotta dal Comune è risultata scarna e non univoca: la richiesta di permesso di costruire risulta presentata genericamente dagli eredi e non dalla ricorrente, mentre la volturazione dell’utenza idrica risale a epoca anteriore al decesso e le attestazioni tributarie non coprono gli anni successivi. Il Collegio pertanto non accerta, incidenter tantum, l’acquisto iure hereditatis.

Ne segue l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, affetti da invalidità derivata, con annullamento dell’ordinanza sindacale e della determinazione e del progetto di messa in sicurezza. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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