Silenzio sulla sanatoria paesaggistica e dovere del Comune di provvedere (TAR Campania n. 959 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 l. n. 241 del 1990, impone all’ente di dare effettivo riscontro all’istanza del privato. In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 fissa in centottanta giorni il termine perentorio per la pronuncia dell’autorità competente e in novanta giorni quello per il parere vincolante della Soprintendenza. Scaduto inutilmente quest’ultimo termine, permane in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere-dovere di provvedere in modo motivato e autonomo. È pertanto illegittima l’inerzia serbata dall’amministrazione comunale che non abbia concluso il procedimento nel termine di legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sulla propria istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata nell’aprile 2022 e integrata nel novembre 2023, in relazione a opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica presso un immobile di proprietà.
Acquisita la valutazione favorevole della Commissione locale per il paesaggio, il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza, che aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990. Nonostante i riscontri dell’ente e del privato e i successivi solleciti, né la Soprintendenza ha reso il parere, né il Comune ha adottato un provvedimento conclusivo. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale secondo cui il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso risponde alla ratio di evitare che l’interessato resti in uno stato di persistente incertezza sull’esito della propria istanza. L’amministrazione è tenuta a dare riscontro all’istanza e all’eventuale diffida, essendo il privato portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla propria sfera giuridica.
Con specifico riguardo all’autorizzazione paesaggistica postuma, l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 prescrive che l’autorità competente si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro novanta giorni.
Il Tribunale prende atto dell’ampio dibattito giurisprudenziale sulla natura di tali termini e sugli effetti della loro violazione, ma lo ritiene non dirimente. Quale che sia l’effetto assegnato al superamento del termine — formazione del silenzio assenso o mera dequotazione del parere tardivo da vincolante a non vincolante — una volta scaduto il termine per il parere della Soprintendenza resta in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere-dovere di provvedere, motivatamente e autonomamente.
Su questa base il ricorso è accolto. L’inerzia comunale è dichiarata illegittima per mancata conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, ampiamente decorso. Il Comune è ordinato di provvedere in modo espresso e motivato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è differita, in ragione dell’avvenuto avvio del procedimento e dell’assenza di ragioni che ne impongano l’anticipata designazione. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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