Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 515 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, sopravvenuta per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, integra una questione pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio. Il giudice contabile, nel dichiararla, deve disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non essendovi soccombenza da porre a carico di alcuna parte. Nel rito pensionistico le spese della sentenza restano nulle per la gratuità del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c. La definizione con sentenza in forma semplificata è ammessa ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione anticipata in misura superiore a quella erogata dall’INPS, con decorrenza dal 1.9.2020, e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze sui ratei già corrisposti, oltre accessori di legge.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato nota con cui dava atto che l’INPS aveva rideterminato il trattamento pensionistico e corrisposto le somme in contestazione, riconoscendo la conformità del ricalcolo alle conclusioni del ricorso. L’INPS, pur allegando la medesima rideterminazione, ha eccepito in via preliminare la decadenza ai sensi degli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dalla ricorrente e accettata dall’INPS, fondata sull’integrale pagamento delle somme dovute in esito al ricalcolo della pensione e sulla prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo di accessori di legge.

Il Collegio rileva che, venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte della integrale soddisfazione della propria pretesa, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione. La definizione avviene con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Sul regime delle spese la Corte richiama il principio per cui la definizione del giudizio avviene decidendo su una questione pregiudiziale, qualificando tale l’estinzione per cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama il precedente Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.

Da tale qualificazione discende, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio. Nulla è disposto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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