Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 22 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nei termini perentori assegnati dal giudice designato determina la cessata materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., e non con decreto, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. L’esito del giudizio non comporta pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, con le note prot. n. 17 dell’11/03/2021 e n. 24 del 28/02/2022, il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 da parte degli agenti contabili del Comune di La Magdeleine.
All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura accertava che, per le gestioni dei proventi dei parcheggi a pagamento, i conti non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la Segreteria. Promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto 39/2023 del 18/12/2023 il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024 per la presentazione dei conti e al Comune il termine del 31 luglio 2024 per il deposito in Segreteria.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla definizione del giudizio di resa del conto quando, nelle more, l’obbligo di deposito sia stato adempiuto. La Procura regionale, con istanza del 30/8/2024, rappresentava che il Comune aveva provveduto al deposito dei conti giudiziali tramite l’applicazione SiReCo nel mese di luglio 2024 e chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.
Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla pronuncia e, dunque, la cessata materia del contendere. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
La Corte affronta poi la questione della forma del provvedimento di definizione. Il giudice ritiene che essa debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. La scelta non è neutra sul piano processuale: la sentenza assicura la compiuta definizione del rapporto e la stabilità del giudicato sull’accertamento dell’avvenuto adempimento.
Quanto alle spese, il giudice esclude ogni pronuncia. L’esito del giudizio, determinato dall’adempimento sopravvenuto, non giustifica né condanna né liquidazione.
Il dispositivo dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Nota della Redazione
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