Inconfigurabile obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 152 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali egli abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario presuppone l’esistenza di un patrimonio affidato in custodia e non può essere imposto per mere attività di gestione prive di tale connotato. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio contabile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato, restando la pronuncia in rito preclusiva dell’esame nel merito delle partite contabili.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è stata investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2023 e a un limitato periodo dello stesso, depositato in data 03/06/2024. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario e presentato secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, rilevando che la gestione oggetto del giudizio non involgeva beni per i quali sussista un obbligo di custodia in capo all’agente. La questione sottoposta al Collegio attiene quindi alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del conto del consegnatario, che consiste in un prospetto modellato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, destinato a rappresentare la gestione dei beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La verifica decisiva riguarda però l’oggetto effettivo della gestione. La Corte rileva che essa non concerne beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, richiamati per gli enti locali dall’art. 93 TUEL. Il presupposto sostanziale del conto del consegnatario, dunque, non ricorre.

Su questo punto il Collegio dichiara di aderire alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando numerose pronunce di questa stessa Sezione e di altre Sezioni regionali, che escludono la configurabilità di un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni privi del connotato della custodia.

Ne deriva, in termini consequenziali, l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia resta di carattere processuale, come conferma la statuizione di nulla per le spese, giustificata dalla definizione in rito. La decisione non investe quindi il merito delle partite contabili, che rimangono estranee al thema decidendum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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