Pensione privilegiata polizia penitenziaria: basta la concausalità con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 190 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applica, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, la disciplina di maggior favore dettata per i militari dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 56, comma 4, del d.Lgs. n. 443/1992. Non è pertanto richiesto il requisito dell’inabilità al servizio previsto dall’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, essendo sufficiente che la patologia sia concausalmente correlata agli obblighi di servizio. Il giudice è tenuto a individuare d’ufficio la disciplina applicabile alla fattispecie concreta, a prescindere dalla norma invocata dal ricorrente. Quanto alla prescrizione dei ratei, la domanda giudiziale dichiarata inammissibile per difetto di notifica non instaura alcun rapporto processuale e non produce effetti interruttivi permanenti ex art. 2943 cod. civ., residuando al più effetti istantanei; l’efficacia interruttiva permanente va riconosciuta al solo atto d’appello regolarmente notificato.

Il Fatto

Un ex agente di polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria, tabella A, a vita, per una serie di patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il Ministero della Giustizia aveva respinto l’istanza, sulla base delle osservazioni di legittimità formulate dall’Ufficio Controllo Pensioni Militari in ordine alla idoneità al servizio del dipendente.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia. Il giudizio è stato riassunto dopo che la Sezione seconda giurisdizionale centrale, con sentenza n. 229/2024, aveva accolto l’appello avverso la pronuncia di rigetto n. 306/2021 della Sezione regionale. Si è costituita la sola amministrazione previdenziale, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha individuato l’oggetto del contendere nel presupposto dell’inabilità al servizio richiesto dall’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, pure contestato dal Ministero sulla scorta delle osservazioni dell’Ufficio Controllo. Ha però ritenuto tale indagine superflua, perché nei confronti dell’ex agente di polizia penitenziaria trova applicazione la disciplina di maggior favore prevista per i militari dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il fondamento del diverso regime è stato individuato nell’art. 56, comma 4, del d.Lgs. n. 443/1992, che continua ad applicare al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini del trattamento di privilegio, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare. Ne consegue che è sufficiente la concausalità tra patologia e obblighi di servizio, senza l’ulteriore requisito dell’inabilità. La Corte ha richiamato, sul punto, proprie precedenti pronunce.

Il collegio ha precisato che la mancata invocazione della norma da parte del ricorrente non è dirimente: spetta al giudice valutare, nell’ambito del rapporto dedotto e del petitum sostanziale, la disciplina applicabile alla fattispecie concreta. Non essendo contestate né la causa di servizio né il giudizio medico della Commissione medico ospedaliera, il diritto alla pensione privilegiata è stato riconosciuto per la categoria indicata in ricorso.

Sulla liquidazione dei ratei è stata invece accolta l’eccezione di prescrizione dell’INPS. La pronuncia di primo grado n. 725/2012 aveva accertato la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di notifica del ricorso introduttivo, con conseguente inammissibilità confermata in appello. Il giudice ne ha dedotto che il rapporto processuale non è mai sorto: quel ricorso non è idoneo a produrre gli effetti interruttivi permanenti dell’art. 2943 cod. civ., residuando al più effetti istantanei.

Efficacia interruttiva permanente è stata riconosciuta al solo atto d’appello, notificato in data 6 ottobre 2012, essendo stato definito a seguito di regolare contraddittorio. Sono pertanto dichiarati prescritti i ratei anteriori al quinquennio coperto da tale atto. Sui ratei non prescritti spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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