Mutatio libelli in appello contabile: sanzione annullata per cambio di fondamento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 11 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa sanzionatoria di competenza del giudice contabile, il ricorso in opposizione della Procura che introduca una pretesa punitiva nei confronti di soggetti e per un fatto costitutivo diversi da quelli individuati nell’atto introduttivo del giudizio integra mutatio libelli, con conseguente inammissibilità della domanda e annullamento della sentenza di condanna. Il discrimine rispetto alla emendatio libelli va ravvisato nella radicale alterazione del petitum o della causa petendi, tale da porre al giudice un nuovo tema d’indagine e da disorientare la difesa della controparte. La deviazione dalla direzione impressa all’azione sostanziale si riflette sulla validità della decisione impugnata.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal mancato inserimento, da parte di un ente locale, del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2018. La Procura contabile aveva dapprima ipotizzato la responsabilità del Consiglio comunale per l’omessa approvazione della delibera consiliare.

Il giudice territoriale, con decreto monocratico, aveva respinto il ricorso. In sede di opposizione, la Sezione regionale aveva invece condannato il Sindaco e due Consiglieri comunali al pagamento di somme in favore dell’ente. Avverso tale decisione gli interessati hanno proposto separati appelli, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, cui ha replicato la Procura con appello incidentale.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale di appello, disponendo la riunione dei gravami ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. giust. cont., affronta in via preliminare il motivo relativo al preteso mutamento della domanda.

Il Collegio richiama la nota distinzione tra interventi chiarificatori consentiti — configurabili come emendatio libelli — e modificazioni strutturali inammissibili, riconducibili alla mutatio libelli. Si ha quest’ultima quando si introduce nel processo un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza e su un fatto costitutivo radicalmente differente.

Nel caso concreto, l’atto introduttivo aveva contestato l’omessa emanazione della delibera consiliare da parte del Consiglio. Solo con il ricorso in opposizione la Procura ha prospettato una pretesa sanzionatoria nei confronti del Sindaco e dei componenti della Giunta, per non aver posto in essere un atto di impulso prodromico. Le competenze del Consiglio, da un lato, e quelle del Sindaco e della Giunta, dall’altro, sono regolate da norme distinte del d.lgs. n. 267/2000.

Tale deviazione configura, secondo la Corte, una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, con spostamento dei termini della controversia e incidenza sul diritto di difesa. La Sezione richiama sul punto un proprio precedente (Sez. III App. n. 386 del 2023) reso in fattispecie analoga.

L’accoglimento di detto motivo, di carattere assorbente, determina l’annullamento della sentenza della Sezione regionale per la Liguria n. 186 del 2021 e l’assorbimento degli ulteriori motivi, principali e incidentali. Le spese sono compensate, avendo il giudizio avuto definizione su di una questione preliminare di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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