Pensione privilegiata per patologia del rachide riconosciuta dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 159 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio può essere riconosciuta anche quando la patologia abbia origine concorsuale, purché l’attività di servizio abbia inciso in modo determinante sull’insorgenza o sull’aggravamento del quadro clinico. Il giudizio del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, se razionale e plausibile, è idoneo a fondare il riconoscimento del trattamento privilegiato, prevalendo sul contrario avviso del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. L’eccezione di inammissibilità per mancata preventiva istanza amministrativa ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 174/2016 va respinta quando risulti provato l’inoltro della domanda all’ente previdenziale. Il trattamento è ascrivibile alla Tabella A con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Interno n. 0414 del 21.01.2016, che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia del rachide. Il rigetto era fondato sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso il nesso con l’attività lavorativa nonostante la Commissione Medica Ospedaliera avesse ascritto l’infermità all’ottava categoria della Tabella A.

Dopo aver presentato nel 2020 istanza di pensione privilegiata, rimasta senza risposta, il ricorrente ha adito la Corte dei Conti. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità per mancata preventiva istanza amministrativa e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, oltre alla prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha respinto l’eccezione dell’INPS fondata sull’art. 153 del D.Lgs. n. 174/2016. Dagli atti di causa emergeva la prova dell’inoltro a mezzo PEC, in data 16.04.2020, della domanda di pensione privilegiata al Ministero dell’Interno e all’INPS, a integrazione della precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio. La condizione di procedibilità risultava dunque soddisfatta.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato sul rilievo del parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, disposto con ordinanza istruttoria e depositato nel gennaio 2025. Il consulente ha ricostruito analiticamente la vicenda sanitaria e l’attività lavorativa del ricorrente, evidenziando turnazioni sulle ventiquattro ore, servizi di vigilanza, scorte, sopralluoghi e rilievi tecnici in condizioni meteoclimatiche avverse.

Secondo il Collegio, tale attività multiforme ha prodotto un surmenage sulla statica e sulla dinamica della deambulazione, con sovraccarico funzionale a carico del rachide. Pur riconoscendo che la patologia artrosica trae origine prioritaria dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, il consulente ha individuato nelle posture obbligate e nei traumatismi ripetuti le cause accessorie determinanti per l’insorgenza precoce e il peggioramento del quadro clinico.

Il parere ha quindi concluso per la dipendenza da causa o concausa di servizio dell’infermità, non suscettibile di miglioramento e ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A a vita. Il giudice ha giudicato tale valutazione razionale e plausibile, in quanto fondata su un accurato esame delle vicende sanitarie.

Conseguentemente, è stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Sono stati liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente gli interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al pagamento. Le spese legali, liquidate in euro 1.500 oltre IVA e CPA, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *