Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 163 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per contestare la determinazione del trattamento, la sopravvenuta riliquidazione della prestazione domandata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito impone l’estinzione del giudizio. La definizione della lite in questi termini giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio con la qualifica di collaboratore scolastico, ha contestato la determinazione del proprio trattamento pensionistico. Ha dedotto tre profili: il mancato riconoscimento di tutti i periodi di servizio a tempo indeterminato risultanti dall’estratto contributivo; l’omessa valorizzazione del periodo di supervalutazione dell’invalidità civile; il riconoscimento di una retribuzione utile inferiore rispetto a quella desumibile dal cedolino stipendiale.

L’INPS, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che la domanda di RVPA presentata dal ricorrente era priva della documentazione sanitaria necessaria alla lavorazione. Ha poi rappresentato di aver già rideterminato la pensione e di aver operato una ulteriore riliquidazione con pagamento di arretrati nel cedolino di dicembre 2024, producendo la relativa documentazione. Ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte dei Conti ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata integralmente liquidata dall’Istituto previdenziale. L’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione di merito.

Il Giudice Unico ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La pronuncia si fonda sul venir meno della utilità della decisione, determinata dalla sopravvenuta riliquidazione della posizione pensionistica.

Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione tra le parti. La definizione della controversia per fatto sopravvenuto, riconducibile all’attività dell’Istituto, ha giustificato la reciproca compensazione. Nulla è stato statuito per le spese di giudizio.

La decisione è stata assunta dal Giudice Unico delle pensioni in composizione monocratica, a conclusione dell’udienza nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il dispositivo manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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