Nessuna retrodatazione della pensione privilegiata senza domanda anteriore (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 174 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata decorre dalla domanda amministrativa e non può essere retrodatato a una richiesta che il ricorrente non abbia mai presentato né allegato in giudizio. La pretesa di retrodatazione fondata su una domanda asseritamente proposta ma non provata è infondata in punto di fatto. Nel giudizio pensionistico non hanno legittimazione passiva gli organi medico-legali che rendono pareri tecnici nell’ambito del procedimento amministrativo, poiché tali atti hanno natura endoprocedimentale e sono privi di lesività immediata. Il relativo difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno dispensato dal servizio per fisica inabilità nel novembre 2008, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata con decorrenza dal 20 aprile 2009, anziché dal 3 febbraio 2021, oltre alla condanna al versamento degli arretrati. A suo avviso, la domanda del 2009 era stata regolarmente istruita ma non aveva avuto seguito perché le patologie riconosciute erano ascritte alla tabella “B” e non alla tabella “A”; egli lamentava inoltre di non essere stato informato del diritto al trattamento privilegiato per le patologie inferiori.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’INPS ha dedotto l’inammissibilità per carenza di domanda amministrativa e l’infondatezza nel merito, il Ministero dell’Interno ha contestato la stessa esistenza della domanda del 2009. La causa è stata rinviata con ordinanza istruttoria per acquisire il fascicolo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice delle pensioni affronta anzitutto il profilo preliminare. Richiamando l’orientamento della Cassazione e la consolidata giurisprudenza contabile, rileva che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio e sussiste quando il resistente non è il soggetto nei cui confronti l’azione deve essere esercitata. Nel giudizio pensionistico gli organi medico-legali che partecipano al procedimento rendendo pareri tecnici non hanno legittimazione passiva, perché i loro atti sono endoprocedimentali rispetto al provvedimento conclusivo e privi di lesività immediata. Da qui l’estromissione del Ministero dell’Economia — Comitato di verifica delle cause di servizio.
Sul merito, la domanda è dichiarata manifestamente infondata. Dalla documentazione prodotta dal Ministero dell’Interno emerge che il ricorrente è stato dispensato dal servizio con decreto ministeriale del gennaio 2009, sulla base di un verbale della Commissione medico ospedaliera che aveva ritenuto determinante la sola infermità consistente in persistente sindrome ansiosa. All’atto della dispensa il Ministero aveva comunicato al diretto interessato che, per l’eventuale concessione della pensione privilegiata, avrebbe dovuto presentare apposita istanza alla sede competente dell’INPS e al Ministero stesso.
La Corte sottolinea che agli atti non risulta alcuna istanza presentata dal ricorrente nel 2009 e che questi, a differenza di quanto indicato nell’atto introduttivo, non ha prodotto in giudizio la domanda dalla quale pretende di far decorrere il trattamento. La richiesta di retrodatazione degli effetti del trattamento pensionistico già riconosciutogli nel 2021 e nel 2024 è pertanto infondata in punto di fatto, prima ancora che in diritto.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31 c.g.c. e sono liquidate a carico del ricorrente nella somma complessiva di euro 3.000,00, da corrispondere in quote di euro 1.000,00 ciascuna all’INPS, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno. È infine disposta l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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