Danno all’immagine della Polizia di Stato per reati del dipendente: quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 148 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine subito da una pubblica amministrazione per effetto di reati commessi da un proprio dipendente è configurabile quando la condotta antigiuridica sia stata accertata con sentenza penale irrevocabile e il clamor fori risulti provato mediante la diffusione della notizia sulla stampa. L’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, consistente nella rappresentazione della possibile lesione reputazionale e nella sua accettazione. La relativa quantificazione è operata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., tenendo conto del ruolo ricoperto dal dipendente, della natura dell’ente, della tipologia e reiterazione delle condotte e dell’effettiva diffusione della notizia. Allorché le condotte siano dolose, resta escluso il riconoscimento di un concorso causale dell’amministrazione e l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha esercitato l’azione di responsabilità per danno all’immagine nei confronti di un dipendente della Polizia di Stato, addetto alla gestione delle pratiche relative alle licenze di detenzione e porto d’armi.
Il dipendente era stato condannato in via definitiva, a esito del rito abbreviato, a tre anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per peculato e induzione indebita a dare o promettere utilità, per essersi appropriato di armi consegnate al Commissariato e averle cedute a terzi. La notizia era stata diffusa da due quotidiani nelle edizioni locali. La Procura ha chiesto la condanna al risarcimento di 80.000,00 euro. Il convenuto ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, contestato l’elemento psicologico e il quantum, invocando il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto individuato la disciplina applicabile ratione temporis. Poiché le condotte risalgono agli anni 2011-2014, non trova applicazione l’art. 51, comma 7, cod. giust. cont., di natura sostanziale, ma la normativa previgente, come ricostruita dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 8/QM/2015. Poiché i reati commessi rientrano tra i delitti contro la P.A., il presupposto di proponibilità dell’azione è comunque ravvisabile.
Quanto alla prova del danno, la Corte ha ribadito che spetta alla Procura dimostrarne l’effettiva sussistenza, senza necessità di provare la spesa per il ripristino dell’immagine né una deminutio patrimonii. Nel caso di specie il clamor fori è stato ritenuto integrato da due articoli di stampa, con conseguente dimostrazione del pregiudizio.
L’antigiuridicità delle condotte è stata accertata in sede penale e opera l’art. 651 cod. proc. pen., che rende incontrovertibile la verificazione materiale dei fatti. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo eventuale: il convenuto non poteva non rappresentarsi che la commissione di reati contro la P.A., se scoperta, avrebbe leso la reputazione dell’ente, giacché l’opinione pubblica identifica l’amministrazione con chi agisce per essa.
Sul quantum, la Corte ha escluso l’applicabilità del criterio del duplum, introdotto dall’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, in ragione del tempus commissi delicti. Ha quindi proceduto a quantificazione equitativa, valorizzando la gravità e reiterazione delle condotte e la natura dell’ente, ma anche il ruolo non apicale del dipendente e la diffusione della notizia solo nelle edizioni locali. Il danno è stato liquidato in 20.000,00 euro. La Corte ha infine escluso il concorso causale dell’amministrazione e il potere riduttivo, precluso in presenza di condotte dolose.
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Nota della Redazione
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