Riadozione dei bilanci Asl fuori termine e violazione dei principi contabili (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 89 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, accertano l’illegittimità delle plurime riadozioni dei bilanci deliberate dalle aziende sanitarie per effetto del tardivo riparto del fondo sanitario regionale. Tale pratica, quando non sia riconducibile alla correzione di errori o al cambiamento di stime contabili, integra la violazione dei principi di redazione del bilancio di cui all’art. 2423 bis cod. civ., del principio contabile OIC 29 e dello standard ITAS 2, perché l’operazione contabile non si è ancora materialmente realizzata nell’esercizio di riferimento. La riadozione è inoltre illegittima quando eccede i limiti interni e i limiti temporali del potere di controllo intestato alla Regione, a nulla rilevando che l’ente abbia successivamente approvato il bilancio. L’accertamento delle irregolarità comporta per l’azienda l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti correttivi e l’eventuale effetto interdittivo sui programmi di spesa privi di copertura.

Il Fatto

Nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale, il magistrato istruttore della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha chiesto chiarimenti al commissario straordinario e al presidente del collegio sindacale di un’azienda sanitaria provinciale in ordine alle criticità emerse dall’esame dei bilanci degli esercizi 2022 e 2023. L’istruttoria ha avuto ad oggetto, in particolare, le numerose riadozioni dei bilanci adottate dall’azienda in seguito alle richieste della Regione.

Il bilancio dell’esercizio 2022 è stato adottato e poi riadottato cinque volte, con l’ultima deliberazione collocata a metà luglio 2024, mentre il bilancio dell’esercizio 2023 è stato adottato e riadottato due volte, con la seconda deliberazione del settembre 2024. La Regione ha approvato espressamente i due bilanci solo con decreti commissariali depositati dopo la scadenza dei termini di legge. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la legittimità di tale procedura rispetto ai limiti del potere di controllo regionale, oltre che la sostenibilità finanziaria e patrimoniale dei bilanci.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo finanziario sugli enti del Servizio sanitario nazionale rientra nel sindacato di legalità e di regolarità, con finalità dinamica di adozione di effettive misure correttive. Viene evocato il principio per cui è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione, con la distinzione tra spese necessarie a garantire i LEA e spese soggette al principio di sostenibilità economica.

Sul piano della procedura, la Sezione osserva che la tardiva ripartizione del fondo sanitario regionale ha indotto l’azienda a riaprire bilanci già adottati. Tale condotta viola l’art. 2423 bis cod. civ., che impone i principi di prudenza e di realizzazione: non possono essere registrate operazioni che non si sono materialmente verificate nell’esercizio di competenza, poiché in assenza di un titolo proveniente dal soggetto debitore la voce di ricavo non può dirsi realizzata e non può essere iscritta a bilancio.

Il richiamo operato dall’azienda e dalla Regione al principio contabile OIC 29 è ritenuto non pertinente. Prima di poter parlare di stima di una voce occorre che la stessa sia venuta a esistenza; nella specie manca del tutto il titolo per la registrazione del contributo, sicché non si configura né un errore né un cambiamento di stima. Anche lo standard ITAS 2, al paragrafo 37, consente di recepire gli annunci regionali solo se sufficientemente documentati e idonei a dimostrare che le risorse saranno effettivamente erogate.

La Sezione qualifica poi i limiti interni del potere regionale di controllo, circoscritto alla verifica di legittimità e regolarità contabile e al controllo gestionale, con conseguente invito all’azienda all’esercizio del potere di autotutela, e i limiti temporali, fissati al 30 aprile per l’adozione e al 31 maggio per l’approvazione. Ne deriva che la quarta e la quinta adozione del bilancio 2022 e l’adozione e riadozione del bilancio 2023 sono avvenute fuori termine, quando il potere di controllo regionale era già esaurito.

L’analisi finanziaria evidenzia la debolezza patrimoniale dell’azienda, l’elevato valore dei debiti, la sottocapitalizzazione e l’irregolarità del DURC. La Sezione accerta le criticità elencate e dispone le misure correttive, tra cui la futura adozione dei bilanci nei termini e il rispetto dei principi contabili, da attuare entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2423-bis c.c.

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