Pensione privilegiata: rileva il verbale di rettifica d’ufficio della CMO (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 111 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera che, in via di autotutela, integri e rettifichi d’ufficio il precedente accertamento, riconoscendo l’aggravamento dell’infermità e il nesso causale con ulteriori patologie, preclude l’eccezione di inammissibilità fondata sull’avvenuta archiviazione della pratica pensionistica, poiché questa si basava su presupposti di fatto ormai superati. In tale ipotesi il petitum sostanziale non può che avere ad oggetto l’intera valutazione sostitutiva e integrativa del quadro menomativo, con revoca implicita dei limiti alla cognizione già fissati in via istruttoria. Il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A non può essere duplicato per la medesima fattispecie, restando demandata a separata istruttoria la verifica delle ulteriori infermità ai fini del complessivo inquadramento tabellare.
Il Fatto
Un ex Sottufficiale della Marina Militare, costretto al congedo dopo oltre quattordici anni di servizio, agiva davanti alla Corte dei conti per ottenere la pensione privilegiata di terza categoria della Tabella A, in rideterminazione della classificazione in Tabella B operata dalla competente CMO. La domanda originaria riguardava la perdita parziale della funzione audio-vestibolare, che l’amministrazione aveva dapprima giudicato non invalidante e, in sede di aggravamento, ascritta alla Tabella B con due annualità di ottava categoria; il Ministero della Difesa aveva quindi disposto l’archiviazione della pratica e il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPS.
Nel corso del giudizio l’Avvocatura depositava un verbale della CMO con cui la stessa Commissione, integrando e rettificando d’ufficio il precedente parere, accertava l’aggravamento della patologia uditiva, la ascriveva alla Tabella B con quattro annualità di ottava categoria e vi affiancava due ulteriori infermità, riconosciute come dipendenti da causa di servizio e ascritte alla Tabella A, ottava categoria. L’INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva; il Ministero l’inammissibilità del ricorso per l’archiviazione intervenuta.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, richiamando la giurisprudenza della stessa Sezione che considera la posizione dell’Istituto ormai consolidata nel giudizio pensionistico. L’eccezione è definita palesemente infondata, con richiamo a un precedente della Sezione giurisdizionale per la Puglia del novembre 2024.
Quanto all’inammissibilità opposta dal Ministero, la Corte rileva che l’archiviazione della pratica pensionistica si fondava su presupposti del tutto diversi: il riconoscimento dell’infermità in Tabella B e la mancata attribuzione della pensione di privilegio. Tali presupposti, osserva il giudice, avrebbero dovuto essere rivisitati alla luce del provvedimento adottato in via di autotutela dall’amministrazione, intervenuto nel 2021 a integrare e rettificare d’ufficio il parere del 2018. La difesa del ricorrente ha quindi validamente confutato la tesi di controparte.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito della cognizione. Il verbale rettificativo della CMO dà atto del revirement a cui giunge d’ufficio l’amministrazione, con espresso riconoscimento delle ulteriori infermità invalidanti quali dirette conseguenze della menomazione acustica. Ne deriva che il petitum sostanziale deve intendersi esteso all’intera valutazione sostitutiva e integrativa di quella del 2018, con conseguente revoca parziale dell’ordinanza istruttoria che aveva delimitato la consulenza alla sola infermità uditiva.
Sul piano cautelare, il giudice riconosce l’ascrivibilità della patologia esaminata dall’UML alla Tabella A, categoria 8^ e non alla settima come richiesto, in quanto il riconoscimento già operato dalla CMO non può dar luogo a duplice riconoscimento per la medesima fattispecie. Accertata la completezza del quadro per l’oggetto della consulenza, la causa è definita con sentenza parziale; con separata ordinanza si procede a ulteriore consulenza per le restanti patologie, con liquidazione di interessi e rivalutazione secondo i criteri delle Sezioni riunite e spese riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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