Consegnatario di azioni comunali e improcedibilità del giudizio di conto senza parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 132 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto le partecipazioni societarie di un ente locale, la qualifica di agente contabile spetta al soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli e ne cura il maneggio e la custodia, non al mero detentore materiale. Il consegnatario deve essere individuato, in via ordinaria, nel rappresentante legale dell’ente o in un delegato cui siano attribuiti congiuntamente l’esercizio dei diritti di socio e la custodia delle partecipazioni. Il conto giudiziale è improcedibile quando difetta della parifica dell’amministrazione e della relazione dell’organo di revisione, fasi imprescindibili della procedibilità. Il conto che iscrive le partecipazioni al valore nominale, omette partecipazioni possedute e non assolve l’onere probatorio dell’agente è irregolare, dovendo le stesse essere valutate col metodo del patrimonio netto.

Il Fatto

Il magistrato designato per i conti giudiziali iscriveva a ruolo il giudizio sul conto reso dall’economo comunale del Comune di Torre del Greco, quale consegnatario delle azioni di titolarità dell’Ente, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto, redatto su prospetto parzialmente ricalcante il modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996, riportava due partecipazioni con consistenza invariata a inizio e fine esercizio per quantità e valore.

Il rendiconto era privo del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e l’Ente, sollecitato con nota, dava solo parziale riscontro alla richiesta di documentazione. Il relatore deduceva l’improcedibilità per carenza di potere di gestione in capo al contabile e per violazione degli obblighi di deposito, segnalando in subordine profili di irregolarità. La Procura regionale concludeva per l’improcedibilità, non risultando il contabile inquadrabile nelle categorie di cui all’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto il rilievo di improcedibilità. L’inclusione dei titoli azionari e partecipativi tra i beni mobili per cui sussiste l’obbligo di resa del conto trova riscontro negli artt. 20, lett. c), 29, ultimo comma, e 32 del R.D. n. 827 del 1924, applicabili agli enti locali in virtù dell’art. 93 del d.lgs. 267/2000. La giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie è resa indefettibile dall’art. 103 Cost., come ribadito dalla Corte costituzionale n. 59/2024 e da Sezioni Unite n. 7390 del 2007.

Sul piano soggettivo, la Corte distingue la disponibilità materiale da quella giuridica dei titoli. Agente contabile è chi ha il maneggio e la custodia delle azioni e ne esercita i diritti di socio, mentre non lo è il mero detentore materiale. In via ordinaria il consegnatario è il Sindaco o un suo delegato, purché l’atto di nomina riguardi la complessiva gestione. Nella fattispecie, non emergono atti che riconducano il contabile alle categorie dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, né la prova di una gestione di fatto. Il conto, inoltre, è sottoscritto dall’economo comunale, agente pagatore cui non è attribuita la gestione dei titoli azionari.

Il secondo profilo di improcedibilità attiene al difetto di parifica e della relazione dell’organo di revisione, previste dall’art. 139, comma 2, c.g.c. La firma digitale del responsabile del procedimento, priva di specifica attestazione, non equivale al visto di regolarità. La parifica, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 59/2024, costituisce fase imprescindibile della procedibilità; solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c. L’improcedibilità consegue da entrambi i profili, con trasmissione degli atti al P.M. per la valutazione del giudizio di resa del conto.

Seppur assorbita, la Corte esamina le irregolarità. È fondato il rilievo sull’iscrizione al valore nominale: il valore di iscrizione deve corrispondere al valore effettivo, secondo il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, comma 1, n. 4, cod. civ. e al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011. Accoglibile è anche il rilievo sulla parziale rappresentazione: il conto deve riportare tutte le partecipazioni, comprese quelle in consorzi e fondazioni. Infine, l’omesso assolvimento dell’onere probatorio grava sull’agente contabile, incombendo su di lui la dimostrazione del legittimo impiego delle risorse. Le spese sono compensate, attesa la natura della pronuncia che precede ogni esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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