Discarico degli agenti contabili e conto regolare per analiticità della rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 4 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la presenza di irregolarità formali — quali la mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte del subagente e la restituzione del residuo di anticipazione oltre la chiusura dell’esercizio — non preclude la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico degli agenti contabili. Rileva, in senso assorbente, l’assenza di ammanchi e il grado di analiticità della rendicontazione, che consente di imputare ciascun fatto di gestione all’agente che in concreto lo ha posto in essere. La gestione del fondo economale deve inoltre risultare conforme alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale in materia di minute spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da due agenti contabili della Regione Veneto — un economo titolare e un subagente — relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Protezione civile e Polizia Locale per l’esercizio 2017. Il conto era stato depositato in ottemperanza a una precedente pronuncia della stessa Sezione.
Il Magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità, aveva rappresentato che la gestione appariva regolare, pur segnalando che il subagente non aveva compilato un autonomo conto giudiziale e che la restituzione delle somme non utilizzate era avvenuta oltre la chiusura dell’esercizio. Tali profili non erano stati ritenuti ostativi al discarico, in assenza di ammanchi, ed era stata quindi formulata richiesta di dichiarazione di regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la struttura del conto, composto da quattro prospetti — un conto di sintesi e un conto analitico, ciascuno articolato anche per tipologia di spesa — riferiti a un ordine di accreditamento corrispondente a un’apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere per un importo di euro 105.000,00. Il conto risulta sottoscritto sia dall’agente titolare sia dal sostituto.
Il Collegio verifica la conformità della documentazione alle prescrizioni dell’art. 139 c.g.c. e ai modelli della deliberazione della Giunta regionale richiamata, rilevando che le anticipazioni, i pagamenti e il riversamento del residuo in Tesoreria conducono alla quadratura sostanziale del conto, pur essendo la restituzione avvenuta oltre la chiusura dell’esercizio di gestione. Non risultano pagamenti in sospeso né operazioni per cassa eccedenti il limite consentito.
La Corte affronta poi il profilo di maggiore rilievo: i fatti di gestione non sono stati posti in essere soltanto dall’agente principale, ma in via ordinaria anche dal subagente, il quale non ha operato saltuariamente in sostituzione del titolare. Tale circostanza, osserva il Collegio, avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità.
Tuttavia, il livello di specificità delle annotazioni del conto analitico — sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa — ha consentito di verificare l’ammissibilità delle tipologie di spesa e di imputare i singoli fatti di gestione all’agente che in concreto li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione. Sulla base di ciò, la gestione è stata considerata sostanzialmente regolare e, in assenza di ammanchi, il conto è stato dichiarato regolare con conseguente discarico degli agenti. In assenza di condanna, non si è provveduto sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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